COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 230/05-cr Reclamo della U.S Montecalvoli – Centro Storico avverso esito gara Pro Follonica – Montecalvoli del 27.05.2005 valida quale Play-out serie C/2 .
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
230/05-cr Reclamo della U.S Montecalvoli – Centro Storico avverso esito gara Pro Follonica – Montecalvoli del 27.05.2005 valida quale Play-out serie C/2 .
La U.S Montecalvoli , invia un preannuncio di reclamo adombrando la possibilita’ che “alcuni atleti del pro Follonica non fossero regolarmente tesserati “. Conclude indicando come al preannuncio avrebbe dovuto fare seguito regolare comunicazione.
La comunicazione annunciata non e’ poi mai stata inoltrata e quindi deve presumersi che quello ricevuto dalla C.D sia a tutti gli effetti un reclamo.
Precisato questo , entrando nel merito, si puo’ osservare come il gravame debba essere dichiarato inammissibile per diversi motivi ( mancanza di prova di invio alla controparte , presentazione anomala dichiarandolo un preannuncio ecc.), il principale dei quali e’ da ricercarsi nella sua formulazione del tutto generica.
L’atto col quale si reclama deve, di per se stesso , anche se concisamente , contenere i motivi specifici di doglianza. In buona sostanza , non basta , come asserito dalla U.S Montecalvoli , che alcuni calciatori della compagine avversaria potrebbero non essere regolarmente tesserati ma devono essere indicati i nomi di coloro che si presumono in difetto di tesseramento.
P.Q.M
Il reclamo di cui all’oggetto deve essere dichiarato inammissibile ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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