COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 228/05-pv Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Real San Vincenzo avverso l’ammenda di € 500,00 (C.U. n. 52 del 26/0

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 228/05-pv Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Real San Vincenzo avverso l’ammenda di € 500,00 (C.U. n. 52 del 26/05/2005) Il G.S. motivava così la sanzione di cui in oggetto con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione di calcio a 5 disputata, in data 19/05/2005, tra la società ricorrente e il Futsal Montelupo: “Per sostenitore locale che entra in campo e trattiene per la maglia il D.G. senza alcuna conseguenza”. Avverso tale decisione la Società Real San Vincenzo proponeva rituale reclamo sostenendo che l’esagitato sostenitore, il quale effettivamente avrebbe tenuto un comportamento verbalmente aggressivo - come dimostrato dal pronto intervento di alcuni dirigenti, presenti in tribuna, della stessa società reclamante - non avrebbe comunque superato la recinzione che delimita il rettangolo di giuoco. La ricostruzione difensiva fornita, escludendo implicitamente il presunto contatto tra il tifoso ed il D.G., attesta anche la sussistenza di uno scambio di battute con i dirigenti del Real San Vincenzo nel quale l’arbitro avrebbe “sdrammatizzato” l’accaduto. In ordine a quanto dedotto la società conclude pertanto con la richiesta d’annullamento dell’ammenda irrogata. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Nel riferire quanto accaduto in campo il D.G. è preciso nel descrivere, al 17esimo del secondo tempo, la presenza di un “tifoso locale” nell’atto di trattenerlo per la maglia; la circostanza, riportata nel rapporto di gara, collide inequivocabilmente con la ricostruzione che vedrebbe l’esagitato tifoso muoversi esclusivamente all’esterno del campo da giuoco. L’ingresso del tifoso ed il successivo contatto con l’arbitro, pur in considerazione dell’attestato intervento dei giocatori di casa, dimostra l’inadeguatezza delle precauzioni approntate dalla società ospite a tutela del D.G. e degli stessi giocatori e giustifica il provvedimento adottato. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. risulta corretta, adeguata e conforme alla giurisprudenza sportiva consolidata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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