COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 211/05-sa Impugnazione della U.S. NUOVA TIRRENIA `03 avverso la inibizione del tesserato Sig. TOCCI ROBERTO inflitta dal G.S. Regionale fino al 14 agosto 2006 ( Com. Uff. n. 47 del 29 aprile 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 211/05-sa Impugnazione della U.S. NUOVA TIRRENIA `03 avverso la inibizione del tesserato Sig. TOCCI ROBERTO inflitta dal G.S. Regionale fino al 14 agosto 2006 ( Com. Uff. n. 47 del 29 aprile 2005). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. TOCCI ROBERTO, impegnato, in qualità di Assistente (guardalinee) nella gara BELLARIA - NUOVA TIRRENIA ´03, del 24 aprile 2005, calcio Femminile, che il G.S. regionale aveva così motivato: "protestava con il D. G. e quindi gli lanciava contro la bandierina da assistente, raggiungendolo al petto"..."- Deduceva la reclamante che il tesserato non aveva avuto reale comportamento vessatorio verso l´arbitro, descrivendo gli accadimenti come segue: "...al 40´ s.t. il nostro tesserato protestava verso una decisione arbitrale così come risulta dal referto di gara, ma lanciando successivamente la bandierina l´arbitro non veniva assolutamente colpito in quanto la stessa ricadeva a terra vicino i piedi del sig. arbitro senza colpirlo...". In sede di audizione dinanzi a questa Commissione, svoltasi in data 10 giugno 2005, il Presidente ribadiva l´assenza del contatto della bandierina con il corpo dell´arbitro; che neppure tale circostanza era stata loro rappresentata negli spogliatoi, allorquando la Dirigenza si era presentata per i saluti finali e le scuse, pur ammettendosi le frasi ingiuriose del TOCCI. L´arbitro già chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l´accaduto; nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG ha spiegato " ...il Sig. TOCCI si trovava a circa un metro e mezzo dalla mia persona e, dopo avere proferito, urlando le frasi ingiuriose e minacciose nei miei confronti che ho descritto nel rapporto gara, mi lanciava, senza mettere violenza nel gesto, la bandierina. La stessa mi colpiva all´altezza del petto, ma senza procurarmi alcun tipo di dolore, ma ripeto, mi ha colpito dalla parte del manico cadendo poi ai miei piedi...". Conclamati i fatti ascritti al tesserato - tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale - osserva questa CD che la condotta dell´assistente di parte Sig. TOCCI è certamente intenzionale, posta in essere - quanto meno - "accettando il rischio - la eventualità " di potere arrecare una qualche conseguenza verso l´arbitro, attesa la brevissima distanza che li divideva in quel frangente, attingendolo al petto con l´oggetto, di per sé di discrete dimensioni, oltre che maneggevole e non pesante. Non è da sottacere come le condotte antidisciplinari, di ogni genere, poste in essere dal soggetto che durante la gara svolge funzioni di assistente arbitrale, pur egli proveniente da una delle società, devono essere maggiormente stigmatizzate proprio per il ruolo di neutralità e di ausilio verso il DG che in quel contesto il tesserato è tenuto a svolgere, esso contraddicendo. Tuttavia, ritiene il Collegio - tenuti presenti fatti e decisioni assimilabili - che per la natura del gesto, lo stesso sia sprovvisto di intenti e conseguenze lesive "serie", non avendo arrecato - né voluto arrecare - dolore ( è lo stesso arbitro a precisarlo). Per la tipologia e gli effetti, deve rimarcarsi la più che censurabile azione, avente connotato comunque vessatorio; ma non sottacendosi nello specifico, l´assenza di dolore o pregiudizi, come indicati. Ciò enucleato, detta condotta deve essere valutata in termini di minore gravità rispetto a quanto deciso dal giudice di prima istanza, quest´ultimo oltretutto, all´atto del suo decidere, sprovvisto del supplemento del rapporto, solo in questa sede inoltrato, che, più in dettaglio, ha spiegato nei particolari l´accaduto. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua rispetto alla portata del gesto indebito, e proporzionata rispetto a vicende assimilabili, quella da stabilirsi fino al 29 febbraio 2006 (dieci mesi). P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la inibizione inflitta al tesserato TOCCI ROBERTO, stabilendola fino al 29 febbraio 2006 (anziché fino al 14 agosto 2006, come stabilito dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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