COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 200/2005 – cc. Deferimento della Procura Federale a carico del dirigente Bagnoli Fabiano, presidente della U.S. Colligiana , e della medesima società.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 16/6/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 200/2005 - cc. Deferimento della Procura Federale a carico del dirigente Bagnoli Fabiano, presidente della U.S. Colligiana , e della medesima società. Con provvedimento in data 18 aprile 2005 il Procuratore Federale ha effettuato il deferimento sopra indicato, imputando al dirigente Bagnoli la violazione dell’articolo 39, comma 2, del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S.. Di conseguenza la società U.S. Colligiana è chiamata a rispondere della violazione di cui all’articolo 2, comma 4, del C.G.S. per responsabilità diretta. Ritualmente istaurato il contraddittorio, sono presenti all’udienza: l’avvocato Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale, Bagnoli Fabiano, in proprio e per la U.S. Colligiana, assistito dall’avvocato Francesco Ridi. Il presidente della Commissione Disciplinare illustra il capo di incolpazione costituito dall’avere il tesserato Bagnoli Fabiano preteso dal signor Umberto Ambrosio il pagamento della somma di euro duemilacinquecento per lo svincolo del calciatore Luigi Antonio Ambrosio, figlio di Umberto, al fine di poterne effettuare il trasferimento alla Società Cuoiopelli Cappiano R. s.r.l. Prende la parola l’avvocato Mario Taddeucci Sassolini il quale illustra i motivi del deferimento in relazione ai fatti risultanti dalle dichiarazioni rese dagli interessati all’Ufficio Indagini. In particolare pone l’attenzione sul fatto che il Bagnoli nella dichiarazione resa ha confermato il passaggio di denaro facendo presente di aver ritenuto il sig. Ambrosio Umberto solo un interlocutore fra la U.S. Colligiana e la Società Cuoiopelli Cappiano, inoltre il calciatore Ambrosio Luigi Antonio non era stato svincolato ma regolarmente trasferito a quest’ultima società. Il rappresentante della procura rileva ancora che l’assegno, peraltro postdatato, nel caso di trasferimento avrebbe dovuto essere rilasciato dalla società acquirente e non dall’Ambrosio definito dallo stesso Bagnoli “interlocutore”. Appare peraltro chiaro, dalla copia dell’assegno allegato alla documentazione, che esso è stato emesso dall’Ambrosio privo della indicazione del beneficiario, come dimostra la diversa grafia che individua nella società Valdelsa Football Srl, della quale il Bagnoli è amministratore delegato e che a sua volta è proprietaria della U.S. Colligiana, la destinataria della somma. In conseguenza di tali fatti la Procura Federale chiede irrogarsi al presidente Bagnoli la inibizione per anni uno e alla società U.S. Colligiana, per la relativa responsabilità diretta, l’ammenda di euro duemilacinquecento. Prende la parola la Difesa la quale afferma che l’assegno costituisce un titolo valido in quanto firmato e non esiste alcuna prova che il nome del beneficiario non fosse già apposto. L’Ambrosio si è posto come un vero e proprio intermediario, che l’assegno era postdatato e che comunque non esiste alcun comportamento estorsivo perché qualora il Bagnoli avesse inteso porre in essere un illecito non si sarebbe fatto rilasciare un assegno ma avrebbe preteso una dazione in contanti o comunque un assegno a terzi e quindi girato. Conclude chiedendo in tesi il proscioglimento del Bagnoli e conseguentemente della società, in ipotesi l’applicazione del minimo della sanzione in applicazione del disposto del quinto comma dell’articolo 14 del C.G.S..In riferimento a tale ultima richiesta definisce il comportamento del Bagnoli cristallino avendo comunque collaborato con l’Ufficio Indagini a fare piena luce sull’episodio. L’avvocato Ridi deposita, previa acquiescenza della Procura Federale, sia copie di rimborsi spese corrisposti al calciatore Ambrosio Antonio Luigi, sia la variazione di tesseramento avvenuta in data 30 gennaio 2004. Chiusa la fase dibattimentale la commissione si ritira in camera di consiglio per la decisione. Dall’esame dei documenti presenti nel fascicolo processuale e sulla base dei fatti emersi nella fase dibattimentale, la Commissione ritiene del tutto fondato l’assunto della procura. Il Bagnoli ha pacificamente ammesso di aver chiesto la somma di euro duemilacinquecento al sig. Ambrosio Umberto, padre del calciatore Antonio Luigi, contravvenendo in tal modo alla disposizione dell’articolo 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D. che regola i rapporti economici tra società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti. La norma violata prevede non solo la nullità degli atti e degli accordi eventualmente presi relativi ad atti di contenuto economico nell’ambito del settore, ma anche il deferimento delle parti contraenti agli organi della giustizia sportiva. Assurda e, comunque, ininfluente ai fini del presente procedimento appare l’affermazione di ritenere l’Ambrosio un interlocutore della società Cuoiopelli Cappiano sia per l’assenza di un mandato od un accordo in tal senso tra le due società, sia per avere l’Ambrosio firmato in proprio l’assegno peraltro tratto su un proprio conto personale. Ancora ininfluente è il deposito in udienza delle note spese rimborsate al calciatore, prive di ogni nesso di causalità con l’episodio e comunque di importo ben inferiore alla somma richiesta. D’altra parte nel prendere la decisione la Commissione non può non riconoscere l’ottimo comportamento processuale tenuto dal Bagnoli in sede di deposizione innanzi l’Ufficio Indagini, ed anche nella presente fase dibattimentale nel corso della quale ha riconosciuto “il proprio errore”. P.Q.M. Ritenendo che il comportamento tenuto dal Bagnoli violi il disposto dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti la C.D. infligge al tesserato Bagnoli Fabiano, nella sua qualità di presidente della società U.S. Colligiana, la inibizione per otto mesi da ogni attività federale e, conseguentemente, alla U.S. Colligiana l’ammenda di euro duemilacinquecento.
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