COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N. 2 del 15/07/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 249/250/04 – cc. Reclamo della U.S.Pian di Scò e del calciatore Balocco Matteo (in proprio) avverso i provvedimenti del G.S. Regionale che ha squalificato fino al 25/06/2003 i calciatori Balocco Matteo ed Innocenti Marco ed inflitto l’ammenda di Euro 500,00 alla Società. ( C.U. n° 52 del 20/05/2004 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 Comunicato Ufficiale N. 2 del 15/07/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 249/250/04 - cc. Reclamo della U.S.Pian di Scò e del calciatore Balocco Matteo (in proprio) avverso i provvedimenti del G.S. Regionale che ha squalificato fino al 25/06/2003 i calciatori Balocco Matteo ed Innocenti Marco ed inflitto l’ammenda di Euro 500,00 alla Società. ( C.U. n° 52 del 20/05/2004 ). Il provvedimento indicato in epigrafe è stato assunto dal G.S. Regionale a seguito di fatti accaduti durante la gara Pescaiola Calcio – U.S. Pian di Scò, disputata il 16/05/2004, valida per i play-out della categoria “ Promozione “ . Queste le tesi difensive esposte a sostegno della richiesta di ridimensionamento delle sanzioni irrogate e ritenute eccessive. U.S.Pian di Sco : premette la società che le sanzioni inflitte sono eccessive e che nella determinazione di esse non è stato tenuto conto della particolare importanza della gara valida agli effetti della promozione. In ordine ai fatti ascritti sia ai calciatori che alla società afferma che il Balocco, calciatore sempre corretto e disciplinato, a suo dire, non ha né offeso né colpito l’arbitro. Per quanto riguarda il calciatore Innocenti si tratta di un giovanissimo, classe 1986, convocato per la prima volta in prima squadra, a cui evidentemente è sfuggito di mano il self-control inducendolo a comportamenti dei quali non si è reso conto, come dimostra lo stato emotivo in cui si è trovato al rientro negli spogliatoi. Con riferimento all’ammenda, rilevato che alla constatazione dei danni subiti dagli impianti non è stato fatto partecipare alcun rappresentante della società reclamante, ritiene i danni “veramente lievi”. Balocco Marco: il calciatore contesta quanto addebitatogli escludendo sia le offese che l’atto di violenza compiuto nei confronti dell’arbitro. Assume ancora di essersi limitato a dire all’arbitro “complimenti”, frase indubbiamente ironica ma priva di contenuto offensivo. Anch’egli conferma di non essere mai stato oggetto di sanzioni disciplinari e di essere in possesso di una cassetta con ripresa televisiva dimostrante che egli si era allontanato a fine gara dal luogo dei tafferugli. Entrambe le parti richiedono l’audizione personale per cui vengono convocate per la odierna riunione. Il rappresentante della U.S. Pian di Scò ribadisce quanto riportato sul reclamo giustificando le reazioni dei propri tesserati con il fatto che l’arbitro, dopo un recupero della durata di cinque minuti, ha concesso un ulteriore minuto per via delle sostituzioni effettuate nel periodo ed ha poi prolungato la gara ancora di un minuto in maniera del tutto inspiegabile; proprio durante quest’ultimo minuto la squadra avversaria ha segnato la rete della vittoria determinandone la promozione. Aggiunge ancora che i propri giocatori sono stati continuamente minacciati dai calciatori avversari e che la richiesta di fare intervenire la forza pubblica, rivolta su indicazione dell’arbitro al commissario di campo presente, non ha avuto alcun esito. In riferimento al calciatore Balocco, considerata la sua presenza alla udienza per aver presentato in proprio un reclamo, la società ritiene sia più opportuno che la descrizione dello svolgersi dei fatti sia effettuata dallo stesso calciatore. Alla società ricorrente appare poi del tutto inspiegabile il comportamento del calciatore Innocenti, ragazzo che si è sempre dimostrato di indole mite e riservata, la cui reazione è indubbiamente abnorme e da ascrivere esclusivamente alla particolare tensione che ha connotato la gara. Infine l’ammenda viene ritenuta eccessiva in riferimento ai danni causati. Interviene a questo punto il Balocco il quale esclude categoricamente qualsiasi contatto fisico con l’arbitro a cui non ha rivolto altro che la frase ironica riportata sul reclamo. Ritiene che il Commissario di campo abbia assistito ai fatti accaduti nello spogliatoio non riportandoli sul proprio rapporto ritenendoli evidentemente non censurabili. Contesta altresì il modo con il quale l’arbitro lo ha identificato. La commissione per emettere la propria decisione ritiene necessaria la riunione dei due reclami per le evidenti connessioni oggettive. L’esame degli atti di gara (rapporto del D.G., supplemento reso in questa sede nonché il supplemento del Commissario di campo), costituenti, ai sensi dell’articolo 31 del C.G.S., l’unica prova a disposizione degli organi della giustizia sportiva, conferma che i fatti si sono svolti così come descritto dal G.S. D’altra parte la difesa della società non contesta in alcun modo l’accaduto limitandosi a trovare nelle decisioni dell’arbitro la giustificazione al comportamento dei propri tesserati. Anche il Balocco si limita ad una semplice negazione di quanto a lui contestato e le sue affermazioni non trovano riscontro nella relazione del Commissario di campo, pur presente ai fatti contestati, con la conseguenza che l’unica prova è il rapporto del D.G.. La contestazione sulla identificazione operata dal D.G. è infondata dato che l’arbitro lo ha riconosciuto perchè, dopo aver più volte richiamato durante la gara il calciatore il cui aspetto fisico ne rende facile l’identificazione, ha provveduto nell’immediatezza dei fatti a controllarne l’identità attraverso il documento di riconoscimento. E’ appena il caso di precisare che il filmato proposto dal Balocco a suo discarico non può essere ammesso come prova a norma del punto a2 del già richiamato articolo 31 del C.G.S, peraltro i fatti addebitategli sono accaduti negli spogliatoi e non sul campo di gara dove il calciatore afferma essere stato girato il filmato. Al calciatore Innocenti Marco vengono addebitati i seguenti fatti: spinte ed offese reiterate per la durata di alcuni minuti, di aver ostacolato l’ingresso dell’arbitro negli spogliatoi opponendosi con il proprio corpo ed infine di aver raggiunto un A.A. con uno sputo al petto ( fatto quest’ultimo normalmente sanzionato dalla C.D. con una squalifica non inferiore all’anno). Tali fatti emergono dal rapporto di gara e, come già detto, non sono stati contestati in sede di reclamo. Per quanto riguarda i danni alle strutture, sia l’arbitro sia il Commissario di gara hanno rilevato che due porte erano sfondate, che il lettino dei massaggi era danneggiato, un tubo della doccia era divelto dal muro e la serratura dell’ingresso era rotta. Non sussistendo alcun dubbio su tutte le contestazioni mosse dal G.S., la decisione impugnata deve essere esaminata unicamente sotto l’entità delle sanzioni. Rileva a tal proposito la C.D. che al Balocco viene addebitato di aver colpito l’arbitro con il palmo della mano ( quindi aperta) con forza alla fronte causandogli forte dolore. Tale gesto, pur violento e conseguentemente sanzionabile, non evidenzia l’intenzione di arrecare un rilevante danno fisico all’arbitro, cosa possibile data la vicinanza tra i due. Il comportamento di Innocenti Marco appare adeguatamente sanzionato in relazione ai fatti addebitati e non contestati, non potendosi in alcun modo giustificare il prolungato comportamento violento del calciatore. Anche la sanzione pecuniaria inflitta alla società appare congrua visto l’elenco dei danni rilevati dall’arbitro. P.Q.M. La C.D. delibera quanto segue: · riduce la sanzione inflitta al calciatore Balocco Matteo comminandola fino al 20 novembre 2005; · conferma la squalifica inflitta fino al 20 maggio 2006 al calciatore Innocenti Marco · conferma altresì l’ammenda di euro 500,00 alla società U.S. Pian di Scò. In conseguenza della decisione delibera restituirsi la tassa di reclamo.
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