COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA TOSCANA 1 CATEGORIA RECLAMO DELLO S.C. PISA AVVERSO REGOLARITA’ GARA PISA/VORNO DEL 4.9.2005 (1-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA TOSCANA 1 CATEGORIA RECLAMO DELLO S.C. PISA AVVERSO REGOLARITA' GARA PISA/VORNO DEL 4.9.2005 (1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.11 dell'8.9.2005; -avverso la regolarita' della gara in epigrafe propone reclamo lo S.C. Pisa ma lo stesso deve ritenersi irregolare. A norma dell'art.29 n.1 C.G.S., i reclami debbono essere proposti direttamente dalle parti interessate. Trattandosi di reclamo concernente lo svolgimento della gara, il reclamo doveva essere sottoscritto dal Presidente, che ha il potere di rappresentanza della societa', dal Vice- Presidente, in caso di impedimento del primo o da un dirigente espressamente indicato nello Statuto sociale e nei fogli di censimento della societa' stessa. Nella fattispecie, nel reclamo contro la regolarita' della gara, sulla dicitura ''Pisa Sporting Club'' risulta una firma il leggibile dalla quale non e' possibile risalire al soggetto che l'ha apposta e alla sua qualifica societaria. Il reclamo deve pertanto ritenersi inammissibile per carenza dei requisiti di cui al citato art.29. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 2 9 n.1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dallo S.C. Pisa di Pisa e d ordina addebitarsi la relativa tassa.
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