COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 Delibere della Commissione Disciplinare TORNEO VALNESTORE 005/06-gl. Torneo Valnestore cat. Juniores. Gara Pievese – Nuova Cortona Camucia (4-3) del 9/6/05, sospesa. In C.U. Regionale Toscana n. 59 del 30/06/05. Reclamo della società Nuova Cortona Camucia avverso le seguenti sanzioni:
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005
Delibere della Commissione Disciplinare
TORNEO VALNESTORE
005/06-gl. Torneo Valnestore cat. Juniores.
Gara Pievese – Nuova Cortona Camucia (4-3) del 9/6/05, sospesa.
In C.U. Regionale Toscana n. 59 del 30/06/05.
Reclamo della società Nuova Cortona Camucia avverso le seguenti sanzioni:
SQUALIFICA SINO AL 31 GENNAIO 2006:
FALTONI Andrea (Nuova Cortona Camucia) – correva verso il D.G. offendendolo e quindi gli dava tre spinte con entrambe le mani colpendolo all’altezza delle clavicole e procurandogli dolore di media intensità perdurante alcuni minuti. Alla notifica della conseguente espulsione assumeva contegno minaccioso costringendo i compagni a trattenerlo. Nel contempo minacciava l’arbitro reiterando le offese. Anche successivamente si rendeva protagonista di nuovo contegno ingiuroso ed intimidatorio verso il D.G.
AMMENDA NUOVA CORTONA CAMUCIA € 600
Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna. Per lancio di una bottiglia piena di acqua che sfiorava un A.A. ad una gamba, per lancio di lattine verso lo stesso senza colpire,. Per sostenitore che dopo essersi arrampicato sulla rete di recinzione attingeva detto A.A. con numerosi sputi al dorso, alle gambe ed al collo. Peraltro sostenitore che lanciava dell’acqua verso detto ufficiale di gara bagnandolo completamente. Per contegno minaccioso ed intimidatorio verso la terna a fine gara che causa sosta forzata negli spogliatoi e richiesta d’intervento della Forza Pubblica.
Per quanto attiene la posizione del calciatore Faltoni Andrea, la reclamante non nega i fatti, tuttavia cerca di alleviare la posizione del proprio tesserato, giustificando il suo atteggiamento in virtù di particolari situazioni ambientali e di stress agonistico.
In ordine alla sanzione chiede una riduzione della stessa per i motivi citati.
Per quanto concerne invece la sanzione pecuniaria, la reclamante chiede, anche in questo caso, una riduzione della sanzione sostenendo quanto segue: “…in quanto siamo convinti che il D.G. abbia voluto nel Rapporto, molto dettagliato, aggravare la posizione di quattro sostenitori 8genitori)solo per giustificare la sospensione di una partita forse sfuggitagli di mano. Non c’è stata sosta forzata negli Spogliatoi in quanto la Terna Arbitrale è uscita senza l’intervento della Forza Pubblica:”
Con fax del 17/08/05 la reclamante ha chiesto l’audizione presso la C.D. (Reclamo del 19/07/05).
Il D.G. nel supplemento di rapporto ha confermato ampiamente quanto sostenuto nel rapporto di gara.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali e la versione della reclamante, respinge il reclamo.
Il Collegio ritiene che il comportamento del tesserato Faltoni Andrea e del pubblico di parte Nuova Cortona Camucia sia stato ampiamente provato mediante una lucida ed esauriente descrizione da parte del D.G. e del suo Assistente.
Da notare infatti come le giustificazioni addotte dalla reclamante siano assolutamente prive di pregio, vuoi per quanto attiene il calciatore che per quanto riguarda il pubblico. I fatti, in buona sostanza, non vengono smentiti, mentre si cerca in modo poco convincente di dare una giustificazione a ciò che invece andrebbe stigmatizzato con forza. Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni, le stesse appaiono ben calibrate in ordine alla gravità dei fatti.
In ultimo, la C.D. rileva come la richiesta di audizione formulata dalla reclamante non sia accoglibile in quanto in contrasto con il dettato dell’art.32 comma 6 del C.G.S.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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