COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 Delibere della Commissione Disciplinare 006/06-pv.Oggetto: Deferimento della Società A. C. Virtus C.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 Delibere della Commissione Disciplinare 006/06-pv.Oggetto: Deferimento della Società A. C. Virtus C. Il Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti deferiva la società in oggetto per rispondere della violazione di cui all’art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti non avendo questa provveduto, per le stagioni 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, al regolare tesseramento di un allenatore abilitato dal settore tecnico della F.I.G.C. ed iscritto nei relativi ruoli tecnici. I fatti di cui al capo di incolpazione traggono origine da quanto contenuto nei rapporti arbitrali che attestano, per le stagioni sportive sopra riportate, l’inesistenza della figura tecnica prescritta. All’udienza del 9 settembre 2005, sebbene la società fosse stata regolarmente convocata, non compariva nessuno e pertanto il procedimento veniva ritenuto in decisione. Appare evidente che non residua alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come correttamente evidenziato dal Presidente Regionale, trovano pieno conforto documentale. Né in alcun modo può dubitarsi che tali comportamenti siano espressamente vietati dall’art. 40 del citato Regolamento L.N.D.. Nella determinazione della sanzione da applicarsi nel caso di specie occorre necessariamente tenere in considerazione il numero di stagioni nelle quali si è iterata la condotta illecita, la categoria d’appartenenza della squadra ed il verosimile “risparmio” ottenuto dalla società. Occorre in tal senso ricordare che le norme Federali stabiliscono un premio di tesseramento, per gli allenatori dilettanti, non superiore, nel caso di specie e cioè la seconda categoria, in € 2.300,00 annuali. Appare evidente che tale articolo ha il compito di evitare compensi troppo alti riservati alla sfera professionistica, stabilendo solamente tetti che non necessariamente devono essere applicati nei loro valori massimi. Pertanto appare equa una sanzione pari ad € 500,00 a stagione la quale, evidentemente, deve essere triplicata in considerazione della ripetizione della condotta illecita. P.Q.M. La C.D. applica alla Società A. C. Virtus C. l’ammenda di € 1.500,00.
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