COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 Delibere della Commissione Disciplinare 007/06-pv. Oggetto: Deferimento della Società A. S. Albacarraia 1997

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 15/9/2005 Delibere della Commissione Disciplinare 007/06-pv. Oggetto: Deferimento della Società A. S. Albacarraia 1997 Il Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti deferiva la società in oggetto per rispondere della violazione di cui all’art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti non avendo questa provveduto, per le stagione 2002/2003 nel campionato di prima categoria e 2003/2004, 2004/2005, per il campionato di seconda categoria al regolare tesseramento di un allenatore abilitato dal settore tecnico della F.I.G.C. ed iscritto nei relativi ruoli. I fatti di cui al capo di incolpazione traggono origine da quanto contenuto nei rapporti arbitrali che attestano, per le stagioni sportive sopra riportate, l’inesistenza della figura tecnica prescritta. All’udienza del 9 settembre 2005 compariva il Presidente della Società il quale, in modo assolutamente garbato e credibile, giustificava la mancata designazione nella prima stagione con riferimento ad un periodo di grave dissesto amministrativo della squadra che comportò un’inevitabile confusione burocratica andando invece ad ammettere interamente gli addebiti successivi. Appare evidente che non residua alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti sia per via documentale attraverso i rapporti di gara che nelle stesse ammissioni del Presidente vertendosi dunque nella previsione di cui all’art. 40 del Regolamento L.N.D.. Valgono nel presente caso le considerazioni espresse nella motivazione del deferimento della Società A. C. Virtus C., pubblicata in questo comunicato, che qui si intende interamente richiamata. Nella determinazione della sanzione da applicarsi nel caso di specie occorre però rammentare da un lato il fatto che la società abbia giocato la stagione 2002/2003 nella prima categoria (il tetto stabilito dalle norme federali per il premio di tesseramento dell’allenatore risulta fissato in € 6.500,00 annuali) e dall’altro sottolineare il corretto comportamento processuale della società che impone una congrua riduzione. P.Q.M. La C.D. applica alla Società A. S. ALBACARRAIA 1997 l’ammenda di € 1.700,00.
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