COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 009/06-rg. Reclamo della Unione Sportiva ALBOR GRASSINA avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Matassi Marco per cinque giornate. C.U. N.9 del 7/9/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 009/06-rg. Reclamo della Unione Sportiva ALBOR GRASSINA avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Matassi Marco per cinque giornate. C.U. N.9 del 7/9/05. Il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver applaudito ironicamente l’arbitro. Inoltre a fine gara attendeva il D.G. e gli appoggiava la propria testa sulla sua,pronunciando frasi minacciose. Veniva,infine,allontanato dai propri compagni in maniera “vigorosa”. Per tali comportamenti veniva squalificato per cinque gare effettive. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società ALBOR GRASSINA, la quale conferma il comportamento imputato al proprio tesserato prima dell’espulsione ma nega che quest’ultimo abbia, successivamente all’espulsione, appoggiato la propria testa a quella del D.G. pronunciando frasi minacciose. Pur ammettendo che qualche “parolina” sia stata detta. Per quanto concerne,infine,l’episodio dell’allontanamento del proprio tesserato dal terreno di gioco grazie all’intervento” vigoroso”dei propri compagni di squadra, la reclamante nega tale circostanza,sostenendo che i compagni di squadra si sono limitati a prenderlo sottobraccio per accompagnarlo fuori dal terreno di gioco. Per quanto sopra esposto la reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica. Dall’esame dell’atto difensivo della reclamante emerge che il solo fatto dalla stessa negato in maniera netta , tra quelli addebitati al proprio tesserato, si riferisce al contatto volontario tra la testa del calciatore e quella del D.G. La difesa relativa agli altri comportamenti ascritti al giocatore appare,infatti,alquanto generica e quindi priva di credibilità. Rimane comunque quanto descritto dall’arbitro in sede di rapporto gara che ha valore privilegiato rispetto al reclamo di parte. P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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