COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES 008/06-cr. Impugnazione della S.S Galcianese in ordine all´esito gara Galcianese – Firenze Ovest del 10 settembre 2005.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES 008/06-cr. Impugnazione della S.S Galcianese in ordine all´esito gara Galcianese – Firenze Ovest del 10 settembre 2005.- Con tempestivo e rituale gravame, anche esattamente notificato alla controparte, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la non omologazione della gara in questione con riferimento al risultato conseguito sul campo ( 0 - 3 ), e l´ assegnazione, con pronuncia di questo Collegio, della vittoria per 3 - 0 in proprio favore. Deduce la reclamante che in detto incontro è stato impiegato nella squadra della Pol. Firenze Ovest il calciatore MICCICHE ANGELO, non avente titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una giornata nell´ultima gara del campionato antecedente, categoria Allievi Provinciali, da scontarsi nel successivo e quindi attuale campionato, in gara ufficiale di torneo omogeneo ( quindi a carattere e per categoria giovanile: juniores), non potendo, per ragioni di età maturata, prendere parte alla categoria Allievi. La sanzione non veniva scontata nella prima giornata in quanto lo stesso prendeva regolarmente parte alla gara Firenze Ovest – Vigor Cicognini Niente controdeduce la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata Il reclamo deve essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare come non siano in contestazione gli elementi "di fatto" della vicenda in esame e cioè: l´effettivo impiego del MICCICHE nella gara in questione, la riportata squalifica per una giornata del giocatore nel campionato Allievi 2004 - 2005, ultima giornata (come da C. U. n. 44 del 25.05.2005 Com. Prov. FI); La materia è stata oggetto di numerose pronunce - anche contrastanti - da parte della Giustizia sportiva nazionale, di merito, e dei Superiori Collegi, che hanno preso atto della molteplicità delle situazioni concrete e diverse che possono avere luogo e si sono verificate; ciò, per l´alto numero di possibilità che si determinano in relazione alla pluralità di tornei, all´impiego alternativo di un atleta in più squadre del medesimo sodalizio; alle intrinseche diversità di situazioni maturabili nei campionati o coppe, di leghe diverse (con "progressione" del giovanissimo calciatore dalle squadre giovanili a quelle superiori, ma non necessariamente "a scalare", stante la possibilità dell´impiego, per esempio, di un 16 enne in compagini di atleti più anziani, se non nella stessa prima squadra. Da ultimo, è intervenuta la Corte federale - espressamente adita dalla L.N.D. - con pronuncia adottata il 18 dicembre 2003, riportata nel Comunicato Ufficiale della CF n. 12, che ha affrontato molteplice situazioni, componendo il contenzioso cristallizzatosi e potenziale. Tale decisione, proveniente appunto dalla Corte di massima autorevolezza nel sistema sportivo, all´uopo deputata alla interpretazione delle norme, anche se non vincolante in modo tassativo, è recepita da questa Commissione . Per la fattispecie che riproduce il caso che qui è in esame, la CF così ha statuito (punto b) del dispositivo: "...un calciatore, al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica in una gara di Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra campionato e gare di coppa...".- Rinviando alla integrale motivazione di tale fondamentale decisione del Supremo Collegio sportivo e mutuando da essa i profili salienti - che questa Commissione ritiene di condividere e fare propri - è possibile sintetizzarli come segue: • la regola generale è costituita dalla sanzione eseguita nel ( dal ) turno successivo a quello in cui viene inflitta, stessa squadra, stesso campionato ( art. 17, comma 3 CGS); • nel caso in cui , per raggiunti limiti , il calciatore non possa piu’ partecipare al campionato allievi con residuo di squalifica a suo carico da una stagione all´altra, la sanzione deve - in ossequio della sua effettiva e necessaria afflittività (cioè deve essere scontata, senza accorgimenti elusivi) in un campionato uguale; o, se per ragioni soggettive (età), od oggettive (esemplificando, non partecipazione della Società ad un certo campionato, uguale a quello di provenienza), quando ciò non sia possibile, nel campionato "più simile" a quello ove era stata riportata la squalifica medesima (principio della omogeneità, correttamente evocato anche dalla S.S Galcianese, reclamante). Il sistema così delineato realizza diversi obiettivi: consente di inserire il momento disciplinare irrogabile ad un certo atleta, rendendolo realmente apprezzabile dallo stesso, ed anche immediatamente percepibile dai suoi compagni e dai rivali sportivi (di pari o similare campionato); di effettuare, per la squadra avversaria, adeguato controllo sulla partecipazione alla competizione di (più facile) riferimento. - Al contrario, l´eventuale esecuzione di una squalifica residuale, ove dovesse sempre e comunque attuarsi nella prima squadra (ciò mutuandolo dal solo dato letterale dell´art. 17, al comma 6 CGS, disattendosi, così i principi generali e le norme complementari, tra cui quelli sopra citati) può eludere tali esigenze. Il significato del comma citato è, in realtà, di disposizione "eccezione" alla regola, e si adatta quale momento "di chiusura" del sistema, che sovviene quando, per ragioni oggettive o soggettive, anche il parametro della omogeneità, dopo quello della uguaglianza, del campionato, non è rinvenibile in concreto; es. per un giocatore dai 18 anni in su, utilizzabile in tipi di squadra diversi, compresa la prima. Diversamente opinando, a fronte di un impiego del giocatore giovane ( es.: infradiciassettenne) in prima squadra, possibile, ma statistiscamente di bassa, o bassissima, probabilità, basterebbe che la compagine superiore abbia il turno settimanale in orario antecedente a quello delle squadre giovanili, che - con l´accorgimento di dubbia lealtà sportiva - di non inserire l´allievo o juniores squalificato nella squadra maggiore, egli possa essere impiegato nelle altri squadre impegnate in orari e/o il giorno seguenti, a tutto discapito dei principi da salvaguardare e sopra enucleati e di fatto non scontando egli la qualifica. Non vi è dubbio, infine, sempre seguendo i criteri dettati dalla Corte federale, che sussista "omogeneità" tra il Campionato Allievi e quello Juniores, quando il tesserato abbia superato l´età della prima fascia. Alla luce di quanto sopra, deve dunque applicarsi alla pol. Firenze Ovest - che ha utilizzato nel campionato juniores un giocatore, con squalifica residua, riportata e non scontata nel campionato allievi, e quest´ultimo non più avente titolo per il campionato dei più giovani, per l´età maturata - la sanzione della perdita della gara in questione ai sensi dell´art. 12, comma 5, del CDS. P.Q.M. Accoglie il reclamo della S.S Galcianese di cui in epigrafe, ed assegna a quest´ultima la vittoria per 3 - 0 nei confronti della pol. Firenze Ovest, con riferimento alla gara del 2 ottobre 2004. inoltre infligge al calciatore Micciche Michele una giornata di squalifica ( da scontarsi nel campionato Juniores ) , al sig. Neroni Valter , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 13 novembre 2005 ed alla soc. Firenze Ovest l’ammenda pari a 150 Euro. dispone restituirsi la relativa tassa alla società reclamante.
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