COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 221/05 – Rn. Reclamo U.S. Cavriglia Avverso Squalifiche Bigliazzi Federico Per 7 Gg. E Monaci Alessandro Fino Al 12112005 (C.U. N° 50 Del 1252005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 221/05 – Rn. Reclamo U.S. Cavriglia Avverso Squalifiche Bigliazzi Federico Per 7 Gg. E Monaci Alessandro Fino Al 12112005 (C.U. N° 50 Del 1252005) Propone rituale reclamo l’U.S. Cavriglia avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. Regionale con articolate motivazioni riportate diffusamente nel comunicato ufficiale. Nel chiedere una riduzione delle sanzioni la reclamante contesta quanto ascritto ai propri tesserati, in particolare contesta che il Bigliazzi abbia in effetti voluto aggredire l’arbitro essendosi trattato più di un gesto dimostrativo non posto in essere senza che nessuno avesse in qualche modo avuto la possibilità di fermare il giocatore. Per il Monaci invece la reclamante sostiene che il D.G. proprio perché girato di spalle non avrebbe potuto vedere il tentativo di colpire posto in essere dal giocatore. Tali argomentazioni venivano ribadite dal presidente durante l’udienza 1 luglio 2005. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere parzialmente il reclamo. In effetti quanto ascritto al Bigliazzi appare più una azione dimostrativa di colpire piuttosto che un effettivo tentativo di farlo, posto che la stessa descrizione che fornisce dell’episodio il D.G. avvalora la tesi della reclamante facendo ritenere l’episodio più una gesto minaccioso che un tentativo di violenza, senza dubbio il comportamento non può essere esente da censure ma ritiene più congrua una squalifica più ridotta, anche in considerazione del fatto che la squalifica essendo stata comminata a giornate decorre dall’inizio del campionato e non dal comunicato, come una squalifica a tempo. Non meritevole di riduzione invece appare la squalifica al Monaci, sia per la congruità della sanzione sia per la sicura riferibilità dell’episodio incriminato al calciatore, non avendo alcun pregio le difese della reclamante. Del resto il D.G. nel supplemento, conferma di aver veduto con la coda dell’occhio il calciatore che tentava di colpirlo e solo l’intervento di un assistente aveva scongiurato il compimento dell’azione violenta. Giusta in questo caso la sanzione inflitta in primo grado. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduca la squalifica a Bigliazzi Federico a 5 gg. e conferma la squalifica a Monaci Alessandro, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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