COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 231/2005 – cc. Reclamo proposto dalla società A.C. Marciana Marina contro il provvedimento del G.S. provinciale di Livorno che ha squalificato per cinque giornate il calciatore Borgio Stefano. C.U. n. 44 del 1 giugno 2005

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 2 del 07/07/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 231/2005 - cc. Reclamo proposto dalla società A.C. Marciana Marina contro il provvedimento del G.S. provinciale di Livorno che ha squalificato per cinque giornate il calciatore Borgio Stefano. C.U. n. 44 del 1 giugno 2005 “Calciatore sostituito si posizionava nel recinto spogliatoi e da dietro la rete offendeva e minacciava il D.G. ripetutamente per circa quindici minuti, estendendo le offese anche agli Organi Federali”, questa la motivazione posta dal G.S. a fondamento della decisione. Con unico motivo di reclamo la A.C. Marciana Marina impugna il suddetto provvedimento sostenendo che il calciatore non ha reiterato le offese per quindici minuti in virtù dell’intervento dei dirigenti della squadra che lo hanno accompagnato dentro gli spogliatoi. Osserva la C.D. come la reclamante non contesti in alcun modo il fatto, limitandosi a rilevare che l’episodio non è durato quindici minuti. Il provvedimento del G.S. appare, quindi, fondato in punto di fatto e per ciò stesso deve essere esaminato unicamente sotto il profilo dell’entità della sanzione comminata. A tal proposito la C.D. rileva che, indipendentemente dal tempo durante il quale sono state profferite le offese, l’episodio deve essere considerato come avvenuto in un unico contesto che però deve essere adeguatamente sanzionato considerato che le offese sono state rivolte sia all’arbitro sia agli Organi Federali. Fatta questa premessa il collegio ritiene che quanto addebitato al calciatore Borgio Stefano trovi idonea sanzione nella squalifica per quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. La C.D. delibera di accogliere il reclamo determinando la squalifica da infliggersi al calciatore Borgio in quattro giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa ove acquisita.
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