COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 16/2005 – cc. Reclamo proposto dalla Società Camaiore Calcio A.S. avverso la delibera con la quale il G.S. Regionale ha inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara nonché le sanzioni accessorie previste. (C.U. n. 15 della stagione 2005/2006). Il calendario delle gare del campionato di Eccellenza prevedeva per la data del giorno 10/09/2005, alle ore 16, la disputa della gara Castelfranco Stella Rossa – Camaiore Calcio.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 16/2005 - cc. Reclamo proposto dalla Società Camaiore Calcio A.S. avverso la delibera con la quale il G.S. Regionale ha inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara nonché le sanzioni accessorie previste. (C.U. n. 15 della stagione 2005/2006). Il calendario delle gare del campionato di Eccellenza prevedeva per la data del giorno 10/09/2005, alle ore 16, la disputa della gara Castelfranco Stella Rossa – Camaiore Calcio. La gara non aveva inizio all’ora fissata perché, a causa di un evidente errore, la terna arbitrale designata non era presente sul terreno di giuoco. Attivato il pronto A.I.A. si presentava sul campo, alle ore 17, una diversa terna alla quale la Società Camaiore Calcio esternava la volontà di non disputare la gara essendo trascorso il termine di attesa previsto dalla vigente normativa e produceva a tal fine specifica dichiarazione scritta. Di parere contrario era la Società ospitante, alla quale l’arbitro chiedeva una dichiarazione in tal senso, vedendosi presentare le distinte dei calciatori delle due squadre, per cui il D.G., una volta effettuatone controllo, provvedeva ad effettuare il riconoscimento dei calciatori. Da dichiarazione scritta resa dall’arbitro risulta che tutti i dirigenti ed i calciatori, riportati sulle distinte, erano presenti alla “ chiama “. Con telegramma inviato il medesimo giorno della gara la Società Castelfranco preannunciava la proposizione di un reclamo al quale successivamente (il giorno 16 dello stesso mese) e “momentaneamente” rinunciava in attesa delle decisioni del G.S. sulla omologa del risultato della gara. Il giudice, in conseguenza di quanto sopra, procedeva all’esame del rapporto di gara ed assumeva la decisione che, riportata in epigrafe, viene in questa sede impugnata dalla Società Camaiore Calcio A.S.. Eccepisce la Società reclamante come l’art. 67 delle N.O.I.F., citato a base del provvedimento disciplinare preso, faccia riferimento esplicito alla “ assenza” dell’arbitro, disponendo inoltre che ove questi non sia presente sul campo all’ora fissata per la gara, le squadre hanno l’obbligo di attenderlo per un periodo pari alla durata di un tempo della gara. Poiché nella specie l’arbitro non era stato designato, perché erroneamente inserito dall’AIA nel programma delle gare che si sarebbero disputate il successivo giorno 11, non si sarebbe potuto provvedere alla sua sostituzione. Il reclamo si conclude con la richiesta di annullamento della impugnata sentenza, senza peraltro che ad essa segua, in caso di accoglimento, la richiesta dell’emanazione di un provvedimento di alcun genere. Nel corso della richiesta audizione la società, tramite il legale di fiducia, insisteva nelle eccezioni sollevate rilevando ancora una volta che la correlazione tra l’art. 54 e l’art.67 delle NOIF fa si che la terna sopraggiunta rappresenti una vera e propria designazione che non può esser il risultato della iniziativa delle due squadre. La Società Castelfranco, a sua volta, chiedeva anch’essa – con tempestiva istanza – di essere ascoltata e, in sede di discussione della vertenza, rilevava, avuta conoscenza di tutti gli atti dibattimentali, che ci si trova di fronte ad una vera e propria designazione quale è quella che promana dal pronto AIA, istituto espressamente creato al fine di consentire in ogni caso lo svolgimento delle gare. Esaurita la fase dibattimentale la Commissione rileva quanto segue. La corretta, integrale, lettura dell’articolo 67 in esame evidenzia come il suo fine ultimo sia quello di far disputare le gare alle date previste dal calendario ed assicurare, così, il regolare svolgimento dei campionati, ovviamente nel preminente interesse delle Società. In tale ottica si inserisce la istituzione, da parte della L.N.D., del “ Pronto A.I.A “ che ha come unico scopo quello di mettere a disposizione delle squadre un arbitro che consenta la disputa della gara ove, per qualsivoglia motivo (errore, incidente, sopravvenuta improvvisa difficoltà, ecc..), l’arbitro designato non possa dirigere la gara. Questa Commissione ha già enunciato il principio che la indicazione da parte del “Pronto AIA” di un diverso arbitro, nel caso di indisponibilità di quello designato in prima battuta, costituisce una vera e propria designazione comportante la revoca di fatto di quella effettuata in precedenza. Il “Pronto AIA”, infatti, trae la propria legittimazione dall’essere detto ufficio formato dai componenti dell’Organo Tecnico Regionale della Associazione Italiana Arbitri i quali operano in base alla delega, prevista dall’art. 20 del regolamento arbitrale, loro rilasciata dal Presidente del Comitato Tecnico cui compete, in applicazione dell’art.63 delle NOIF, in modo esclusivo la designazione degli arbitri. In tal senso si è già pronunciato questo Giudice con delibera pubblicata sul C.U. n. 29 del 6/2/2003 che ha avuto piena conferma dalla C.A.F. come da C.U. nn.32/33/34/C. L’errore effettuato nella individuazione della data di svolgimento della gara ha, di fatto, comportato la indisponibilità dell’arbitro designato cui è seguita la richiesta di attivazione del Pronto AIA. che ha provveduto alla designazione. Ritiene ancora di osservare questa Commissione come altrettanto irrilevante appaia la eccezione relativa all’avvenuto compimento del tempo di attesa al momento del sopraggiungere della terna come sopra designata. A tal proposito è da citare anche la posizione del C.R.Lombardia il quale, con C.U. della stagione 2004/2005 ha affermato che: ..” una volta attivato il Pronto AIA ed avuta assicurazione dall’Organo Tecnico Regionale dell’invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di quest’ultimo, anche se l’attesa dovesse protrarsi oltre il termine regolamentare, secondo lo spirito del comma 1 dell’art. 67 delle NOIF.” Affermato, quindi, che la nomina della terna arbitrale effettuata dal “Pronto AIA” ha il carattere di designazione, valida a tutti gli effetti dell’art.67 delle NOIF, deve essere esaminata la posizione della Società reclamante in ordine al rifiuto di disputare la gara in presenza di un arbitro designato. Si osserva a tal proposito che, nonostante la presentazione della dichiarazione di non aver intenzione di scendere in campo, tutta la squadra della reclamante, ed i dirigenti ad essa preposti per la gara, erano presenti sul campo e sono stati oggetto della “ chiama “ da parte dell’arbitro ( cfr. supplemento al rapporto reso innanzi al G.S.) con ciò smentendo il primo assunto difensivo della Società allorché ha affermato sul reclamo “…. alcuni giocatori della stessa avevano fatto la doccia e si trovavano fuori dal terreno di gioco…” Il comportamento così tenuto dalla Società integra una vera e propria rinuncia alla disputa della gara, nel senso previsto dall’art. 53, c.2, delle NOIF, e come tale sanzionabile nei modi previsti dalla stessa norma, correttamente applicati dal G.S.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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