COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 025/06-rg.Reclamo della società Virtus Calcio Poggibonsi avverso la squalifica del calciatore Vada Giulio Per tre giornate. C.U. n.18 del 13/10/2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 025/06-rg.Reclamo della società Virtus Calcio Poggibonsi avverso la squalifica del calciatore Vada Giulio Per tre giornate. C.U. n.18 del 13/10/2005. Durante la gara Alabastri Volterra- Virtus Poggibonsi il giocatore in oggetto veniva espulso dal D.G. per aver scalciato da terra con entrambi i piedi un giocatore avversario ,facendolo cadere e procurandogli momentaneo dolore. Per tale condotta violenta veniva squalificato per tre giornate. Propone reclamo la società Virus Poggibonsi la quale, pur confermando l’episodio contestato al proprio tesserato, ritiene il provvedimento del G.S.eccessivo ,non avendo il calciatore in questione procurato alcun danno grave all’avversario, che portava a termine senza problemi la gara. La reclamante chiede pertanto una riduzione della squalifica. Esaminati gli atti questa C.D.ritiene congruo il provvedimento del G.S. alla luce della intervenuta modifica dell’art.14del C.G.S.( vedi comunicato ufficiale n.81/a del 24 agosto 2005 della FGCI) che al comma 2/bis lettera b prevede la squalifica per tre giornate o a tempo determinato nel caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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