COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 020/06-cr. Reclamo della S.S Sextum avverso esito gara Sorgenti Labrone – Sextum del 02.10.2005 valida per il campionato di prima categoria ( risultato 2 – 1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 020/06-cr. Reclamo della S.S Sextum avverso esito gara Sorgenti Labrone – Sextum del 02.10.2005 valida per il campionato di prima categoria ( risultato 2 – 1 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Sestum chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , in quanto allo stesso avrebbe preso parte il calciatore Ciricosta Francesco malgrado non tesserato per la soc. Sorgenti Labrone. Niente ha controdedotto la ocietà’ adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Ciricosta Francesco , che ha preso parte alla gara schierato con il N° 10 , alla data di effettuazione della partita , non risultava tesserato per la ocietà’ Sorgenti in quanto svincolato dalla stessa per decadenza di tesseramento a far data dal 01.07.2005. PQM La C.D accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Sorgenti Labrone la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 . inoltre infligge ai calciatore Ciricosta Francesco una ulteriore giornata di squalifica da scontarsi all’atto di un suo , nuovo tesseramento al sig. Batoli Mauro , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 27.11.2005 , alla societa’ l’ammenda pari a 250.00 € . Ordina la restituzione della tassa versata .
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