COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA 015/06-gl.Gara Serricciolo – Pontremoli Calcio (1-0) del 18/09/05. Coppa Toscana, in C.U. Regionale Toscana n.14 del 22/09/05

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA 015/06-gl.Gara Serricciolo – Pontremoli Calcio (1-0) del 18/09/05. Coppa Toscana, in C.U. Regionale Toscana n.14 del 22/09/05 Reclamo della società Pontremoli Calcio avverso la squalifica fino al 21/02/06 del proprio calciatore Fedespina Lorenzo “ per avere dato una spinta con le braccia all’arbitro facendolo indietreggiare di qualche metro. Di poi offendeva ripetutamente il predetto cercando di avvicinarsi a lui per due volte senza effetto in quanto fermato dai compagni. Uscendo dal terreno di gioco persisteva nel contegno ingiurioso “. La reclamante, a difesa del proprio tesserato, sostiene che gli episodi, tutti confermati e censurati, sono stati sostanzialmente di natura colposa e non dolosa. In altre parole il calciatore avrebbe esagerato nei modi senza intenzione di ledere l’incolumità dell’arbitro. Il D.G., nel supplemento di rapporto conferma integralmente la prima versione dei fatti. La C.D. respinge il reclamo. La versione dell’arbitro appare idonea a delineare i fatti così come si sono svolti. La condotta del calciatore deve essere sanzionata in modo deciso ed afflittivo in quanto contraria ai più elementari principi dello sport in generale. Per quanto attiene l’entità della sanzione, la stessa appare ben calibrata ed in linea con i fatti commessi e contestati. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it