COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 024/06-cr. Reclamo della soc. Florence Sporting Club avverso esito gara Sporting Club – Bagno a Ripoli del 01.10.2005 valida per il campionato Juniores provinciale ( risultato 0 – 2 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 024/06-cr. Reclamo della soc. Florence Sporting Club avverso esito gara Sporting Club – Bagno a Ripoli del 01.10.2005 valida per il campionato Juniores provinciale ( risultato 0 – 2 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Florence Sporting Club , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , in quanto la soc. Sporting avrebbe impiegato , quale assistente di parte , soggetto non tesserato. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per i motivi che seguono. Alla gara oggetto di contenzioso , ha partecipato , quale assistente di parte , il sig, CATELANI Carlo malgrado lo stesso non fosse tesserato e non ricoprisse nessun incarico ufficiale nella compagine dello Sporting Club . Il fatto , cosi’ come rappresentato dall’attuale reclamante e successivamente come riscontrato da questa C.D , implica la perdita della gara secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 5 lett. B) del Codice di Giustzia Sportiva, P.Q.M La C.D accoglie il proposto reclamo infliggendo alla soc. Florence Sporting Club , la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0/3 . Inoltre, infligge al sig. Catalani Carlo UN Mese di inbizione da scontarsi al momento di un suo eventuale tesseramento. Al Sig. Macaluso Michele , quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 27.11.2005 ed alla societa’ l’ammenda pari a 100,00 Euro. Ordina la restituzione della tassa versata.
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