COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 04/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 017/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Fornoli avverso alla squalifica fino al 28/12/2005 del calciatore De Piano Alessandro (C.U. n. 11 del 29/09/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 04/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 017/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Fornoli avverso alla squalifica fino al 28/12/2005 del calciatore De Piano Alessandro (C.U. n. 11 del 29/09/2005) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 24/09/2005, tra la società ricorrente e il Castelvecchio di Compito: “Espulso per avere offeso il D.G., prima di uscire dal campo stringeva molto forte la mano dello stesso procurandogli lieve dolore”. Avverso tale decisione l’Associazione Sportiva Fornoli proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio giocatore eccependo che il De Piano, in un momento di particolare agitazione e nervosismo (dovuto ad un precedente contatto nel quale aveva riportato una lesione ad un dente), abbia inveito, in occasione di un ulteriore fallo, all’indirizzo del diretto avversario e non contro il D.G.. Rileva parte ricorrente che sarebbe illogico ritenere che il giocatore, in occasione di un fallo fischiato a proprio favore, reagisse con espressioni ingiuriose dirette nei confronti del D..G. che invece aveva tempestivamente sanzionato la condotta avversaria. Sottolineando ed enfatizzando inoltre un errore nell’identificazione del momento nel quale il calciatore sarebbe stato espulso il reclamo segnala la profonda correttezza e lealtà del giocatore che, allontanato dal rettangolo di giuoco, si avvicina al D.G. salutandolo con una vigorosa stretta di mano. Sul punto parte ricorrente si sofferma dando rilievo al significato della stretta di mano, nella storia e nel costume, come segno tangibile di stima ed amicizia ricordando infine che il gesto era anticamente usato anche per la stipula dei contratti ed evidenziandone il senso persino “nelle celebrazioni liturgiche durante la S. Messa”. La società quindi conclude per una congrua riduzione della squalifica irrogata nella convinzione dell’eccessività della commisurazione operata dal Giudice di prime cure. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Il supplemento di gara fornito dal D.G. sottrae la vicenda all’ambito ecumenico richiamato dal reclamo smentendo interamente le difese ivi contenute ad eccezione del mero errore materiale nell’identificazione del minuto di espulsione del giocatore che effettivamente fu allontanato dal campo nel corso del primo tempo. L’arbitro chiarisce di non avere interrotto il gioco per il fallo subito dal De Piano ma di essere stato costretto a farlo solo per estrarre il cartellino rosso nei confronti del calciatore stesso che protestava vigorosamente con espressioni difficilmente compatibili con il mondo evangelico. Anche per quanto concerne l’episodio della stretta di mano, il D.G. è lapidario nel segnalare la violenza del gesto provocatorio giungendo a “…considerare quanto meno inutile e fuori luogo l’apologia della stretta di mano che ha tentato di fare, con malcelata retorica, chi ha steso il reclamo in oggetto per sottolinearne l’importanza umana, civile e religiosa”. Sottoscrivendone, nel supplemento, il significato del gesto il D.G. continua considerando però “…fortemente offensivo per la mia intelligenza e per la mia sensibilità, voler attribuire all’atto del Sig. De Piano un significato di stima e di amicizia”. P.Q.M. La C.D., respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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