COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 033/06-pv. Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Federico Porciani, avverso alla squalifica per quattro gare inflitta dal G.S. (C.U. n. 18 del 13/10/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 033/06-pv. Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Federico Porciani, avverso alla squalifica per quattro gare inflitta dal G.S. (C.U. n. 18 del 13/10/2005) Il G.S. motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione disputata in data 21/12/2003 tra la Società di appartenenza San Romanese e la società Altopascio Marginone 2000 “Espulso per aver dato una violenta ad un calciatore avversario, alla notifica si rendeva protagonista di continue offese verso l’arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Ricorre l’impugnante eccependo la presenza di un precedente fallo subito che avrebbe innescato la violenta reazione escludendo comunque di aver proferito frasi irriguardose nei confronti del D.G.. Sottolineava di aver cercato a fine gara l’arbitro per porgere le sue scuse ma di non averne avuto l’occasione per volontà dello stesso. Ritenendo comunque la sanzione eccessiva conclude pertanto per una riduzione della stessa. La ricostruzione fornita, risulta credibile e viene descritta nel rapporto di gara che conferma persino il corretto tentativo di dimostrare al D.G. il pentimento maturato; viene al contrario smentito il comportamento successivo al fallo e le frasi ingiuriose meglio dettagliate in atti. Pur rilevando il corretto comportamento sportivo del capitano che prontamente si ravvedeva della violenta reazione e del successivo comportamento irriguardoso - probabilmente imputabile ad un momento di particolare tensione agonistica - non viene però meno il fatto e le inevitabili conseguenze che la giustizia sportiva prevede in casi analoghi. Il capitano di una squadra, unico soggetto legittimato a rapportarsi con il D.G., ha l’onere di fornire una immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività. La sanzione applicata risulta pertanto corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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