COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 036/06-sa. Impugnazione della ATLETICO CARRARA DEI MARMI avverso le seguenti decisioni, adottate dal G.S. regionale: squalifica al calciatore VAIRA LUCA per 4 giornate ; squalifica fino al 12 gennaio 2006, al tesserato BABBONI MARCO, allenatore (Com. Uff. n. 18 del 13 ottobre 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 22 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 036/06-sa. Impugnazione della ATLETICO CARRARA DEI MARMI avverso le seguenti decisioni, adottate dal G.S. regionale: squalifica al calciatore VAIRA LUCA per 4 giornate ; squalifica fino al 12 gennaio 2006, al tesserato BABBONI MARCO, allenatore (Com. Uff. n. 18 del 13 ottobre 2005). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la revoca e/o la riduzione della sanzioni come sopra inflitte al proprio giocatore, ed al tesserato (allenatore) con riferimento ad episodi relativi alla gara Atletico Carrara – Stiava (LU) del 9 ottobre 2005 II^ Categoria, che il G.S. regionale aveva così motivato: VAIRA LUCA per 4 giornate : “Per contegno offensivo ed intimidatorio verso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano “.- Squalifica fino al 12 gennaio 2006 al sig. BABBONI MARCO, allenatore: “ Si avvicinava al DG e lo strattonava violentemente per un braccio mentre, nel contempo, gli rivolgeva frasi ingiuriose.” La reclamante con varie argomentazioni, deduceva che, pur non contestati gli episodi in quanto avvenuti, gli stessi avevano avuto una dinamica che consentirebbe di valutare le adottate sanzioni in termini di minore severità. L’allenatore Sig. BABBONI avrebbe appoggiato le mani sul braccio del DG solo per richiamarne l’attenzione al fine di farlo recedere dalla sua precedente decisione disciplinare ( espulsione) adottata nei suoi confronti in esito a proteste; senza alcuna intenzione lesiva alla di lui persona. Quanto al calciatore VAIRA, la forte rabbia e le imprecazioni da costui manifestate e profferite non erano tuttavia mirate alla minaccia alla persona del DG, tanto che, queste esauritesi, si era comunque allontanato, senza strascichi, verso gli spogliatoi . L’arbitro, nel rapporto, ha chiaramente descritto l’accaduto nei termini fattuali così come riportati dal Giudice sportivo nelle motivazioni adottate verso i due tesserati in interesse. Il supplemento di rapporto conferma le circostanze in esame ed il loro effettivo verificarsi, precisando che, quanto al BABBONI lo stesso lo aveva preso per un braccio stringendo violentemente, trascinandolo per circa mezzo metro al contempo urlandogli in faccia una serie di farsi ingiuriose (non meno di sei!, tutte riportate testualmente); per il calciatore VAIRA - egli capitano - era stato espulso, con seconda ammonizione, per la frase ingiuriosa rivoltagli “sei uno scandalo!” ed alla notifica del provvedimento disciplinare, questi si esprimeva con frase minacciosa del seguente contenuto “ringrazio… che vinciamo se non la pagavi!”, allontanandosi dal campo sollecitato da un compagno. In ragione della fede privilegiate riconosciuta dalle Carte Federali alla versione dell’arbitro negli atti formali da lui redatti, la stessa supera ogni altra , diversa o contraria, proposta dai tesserati. Deve dunque conclamarsi come i due tesserati si siano resi protagonisti di ciò che viene loro contestato: di offese (reiterate e numerose) e di un grave gesto aggressivo, anche potenzialmente lesivo, con stretta al braccio dell’arbitro e relativo - sia pure modesto – trascinamento, l’allenatore BABBONI; quanto al calciatore VAIRA LUCA, alla squalifica per una giornata, in ragione della espulsione per doppia ammonizione (automatismo), si aggiungono due giornate di squalifica per la espressione ingiuriosa e per la pedissequa frase a contenuto comunque minaccioso; quindi, la sua veste e ruolo di capitano (chiamato cioè ad un comportamento esattamente contrario a quello estrinsecato ed anzi collaborativo verso il DG), comporta, come per tutte le fattispecie similari, che l’addebito disciplinare debba essere inasprito di un ulteriore giornata. Le sanzioni adottate dal primo Giudice appaiono dunque adeguate in quanto congrue anche rispetto a decisioni per fatti analoghi. P.Q.M. Respinge il reclamo relativamente alle sanzioni adottate nei confronti di BABBONI MARCO e VAIRA LUCA, che qui conferma. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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