COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 9/Stagione sportiva 2005/2006 – cc. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati Lampredi Andrea e Lampredi Fabio nonché della U.S.Olimpia Palazzolo.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 9/Stagione sportiva 2005/2006 - cc. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei tesserati Lampredi Andrea e Lampredi Fabio nonché della U.S.Olimpia Palazzolo. Con provvedimento in data 16 settembre c.a., nota n. 288/38PF/SP/tf, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione i soggetti e la Società sopraindicati imputando : - ai tesserati la violazione dell’art.1 del C.G.S., per i comportamenti tenuti in occasione della gara U.S.Olimpia Palazzolo - F.C. Mercatale, disputata in data 13/03/2005. - alla Società la conseguente responsabilità oggettiva di cui all’art. 2 del richiamato Codice. Alla riunione, regolarmente indetta per il giorno 11 c.m.erano presenti: il Presidente della U.S.Olimpia Palazzolo, sig. Massimo Bonini ed i tesserati Lampredi Fabio, calciatore, Lampredi Andrea, allenatore, tutti assistiti dall’Avv. Gianluca Pignatelli. E’ assente, a causa di un improvviso impedimento il rappresentante della Procura Federale. Il Presidente della Commissione, concordi le parti presenti all’udienza, che se ne sono dichiarate edotte, ha disposto il rinvio della trattazione al giorno 25 novembre 2005. A questo punto il difensore degli incolpati, dopo un breve esame della questione, dichiara di rinunciare alla escussione dei testi richiesta con la memoria in data 4 novembre. In data odierna, 25 novembre, sono presenti le parti incolpate sopra generalizzate, ad eccezione del Presidente della societa’ Olimpia come in precedenza preannunciato. Sempre assistite dall’Avv. Pignatelli, nonché il rappresentante della Procura Federale Avv. Roberto Lombardi. In apertura di udienza il Presidente della Commissione Disciplinare riassume i fatti. In occasione della gara Olimpia Palazzolo – Mercatale, disputata in data 13/3/2005, il calciatore di quest’ultima Società Leonardo Salvatici, veniva ”….volontariamente e ripetutamente colpito dal calciatore Lampredi Fabio che, al 38° del primo tempo addirittura sferrava, nei confronti del primo, un violentissimo pugno al volto “. Il Salvatici cadeva al suolo perdendo conoscenza per cui veniva ricoverato immediatamente in ospedale, ove gli era riconosciuta una prima prognosi di venti giorni. Nel corso della stessa gara, inoltre, il tesserato Lampredi Andrea, sedente in panchina quale allenatore della Olimpia Palazzolo, istigava il fratello Fabio, calciatore in campo, a colpire ripetutamente il Salvatici, utilizzando almeno in una occasione le precise parole testualmente riportate in atti.Tali fatti venivano segnalati all’Ufficio Indagini dal C.R.T., che li ha rilevati dalla risonanza data agli episodi dalla stampa locale in sede di cronache post partita, nonché da questa Commissione in sede di esame della impugnazione proposta dal F.C. Mercatale avverso la decisione del G.S. Regionale in ordine all’esito della gara, avendo questo Giudice constatato che gli episodi sono avvenuti al di fuori della portata dell’arbitro, che, quindi, non aveva potuto farne menzione nel rapporto di gara. Le risultanze dell’Ufficio Indagini, trasmesse alla Procura Federale, hanno dato luogo all’odierno deferimento Aperta la fase dibattimentale prende la parola l’Avvocato Lombardi, Sostituto Procuratore, il quale rileva che i fatti accaduti sono stati ben descritti in questa sede e che essi risultano accertati dall’Ufficio Indagini il quale conferma tutte le circostanze risultanti dalle dichiarazioni rese alla stampa dal calciatore Fabio Lampredi riportate da vari organi di stampa nella cronaca della gara. Rileva ancora le gravi conseguenze causate dall’atto di violenza perpetrato dal Lampredi Fabio nei confronti del giocatore avversario. Con riferimento a Andrea Lampredi, il suo comportamento, peraltro reiterato in varie occasioni come appurato dall’U.I., si pone in evidente contrasto con la funzione di allenatore il quale è istituzionalmente chiamato ad “educare” i calciatori insegnando ad essi i principi della correttezza e della lealtà sportiva. Chiede quindi doversi applicare le seguenti sanzioni : - al calciatore Lampredi Fabio la squalifica per un anno - all’allenatore Lampredi Andrea squalifica per un anno per avere entrambi violato l’articolo 1, comma 1, del CGS. - Alla società U.S.Olimpia Palazzolo per la conseguente responsabilità oggettiva, in applicazione dell’art. 2 , comma 4, del C.G.S., l’ammenda di euro 500. Interviene quindi il difensore degli incolpati, Avv. Pignatelli, le cui argomentazioni possono essere così riassunte: i fatti come descritti dalla Procura non trovano fondamento negli atti ufficiali di gara né nella “realtà fattuale”. A tal fine cita il rapporto di gara ed il supplemento ad esso reso dal quale risulta unicamente che egli ha visto il calciatore Salvatici “accasciarsi al suolo”, ciò porta ad escludere che abbia visto il Lampredi colpire l’avversario. Il fatto è assolutamente singolare data la posizione sia dell’arbitro rivolto verso l’area del Mercatale intento com’era a far battere un calcio di punizione, che dei due calciatori che si trovavano in quei pressi. A questo proposito richiama il carattere di prova privilegiata del rapporto arbitrale. Anche la descrizione della dinamica del colpo inferto appare inverosimile dato che il testimone dell’episodio, il calciatore Consigli, afferma, nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, di aver visto il Lampredi portare da sinistra un colpo con la mano alla tempia destra dell’avversario, colpo impossibile da portare. In riferimento alle dichiarazioni assunte dall’U.I. da tesserati di altre società, esse appaiono del tutto inattendibili e comunque formulate in maniera stereotipa. Per quanto, invece, concerne l’articolo di giornale su cui la Procura basa la propria tesi accusatoria rileva come, nel descrivere i fatti, il giornalista sia andato oltre quanto riferitogli telefonicamente, tant’è che ha commesso un errore rilevante nell’affermare che il Salvatici si trovava all’interno della propria area mentre egli era in effetti nell’area avversaria. Da quanto sopra non può che affermarsi che l’episodio in cui è rimasto ferito il Salvatici non è stato altro che uno scontro di gioco ed a questo proposito contesta ancora l’eccezione sollevata dalla Procura in ordine alla mancata predisposizione di una querela o almeno della mancata richiesta di rettifica al giornale; il calciatore ha semplicemente ritenuto di non agire in quanto sicuro di non aver commesso alcuna violenza. Con riferimento al Lampredi Andrea esclude che egli abbia mai istigato chicchessia a praticare gioco violento. Conclude con la richiesta di proscioglimento per entrambi gli incolpati o, in denegata ipotesi, l’applicazione di sanzione più mite rispetto alla richiesta effettuata dalla Procura. Esaurita la fase dibattimentale la C.D. passa alla decisione. L’appassionata difesa degli incolpati, che ha portato il difensore a descrivere i fatti con dovizia di particolari, sia pure arricchita “ad colorandum” di numerosi brocardi, non convince questa commissione che passa ad esaminare le singole posizioni dei deferiti. LAMPREDI FABIO : dagli elementi acquisiti nel corso dell’indagine, ai quali, unitamente alle deduzioni difensive, la C.D. deve riferirsi agli effetti del procedimento, secondo il disposto dell’art. 31 lettera d), appare evidente la responsabilità del Lampredi Fabio per il grave atto di violenza compiuto ai danni del calciatore Salvatici nel corso della gara disputata il 13 marzo u.s.; oltre alle testimonianze rese all’U.I. da tesserati, specificatamente interrogati sull’episodio, assume particolare rilevanza la dichiarazione resa dal medesimo incolpato al giornalista Bartoletti Leonardo (La Nazione), riportata nell’articolo pubblicato a commento della gara, con la quale si è assunto la piena responsabilità dell’accaduto. A fronte di essa non ha alcun fondamento, se non quello di una mera, labile difesa, il diniego reso dal medesimo calciatore al rappresentante dell’U.I., dato che se il fatto non fosse avvenuto egli avrebbe avuto diritto a pretendere dalla testata giornalistica una smentita o, quantomeno, un rettifica, se non addirittura a presentare querela. La inattendibilità delle negazioni del Lampredi in sede di indagine emergono da un lato dalle precise testimonianze portate a conoscenza del Presidente della Società Mercatale dai propri giocatori, dall’allenatore e dal D.S., dall’altro dalla assurda affermazione dell’incolpato, resa in sede istruttoria, che il Salvatici cadde a terra in conseguenza “ di un contatto vigoroso”, perché, se così fosse, il fatto sarebbe accaduto nel pieno di un’azione di giuoco e quindi sotto il diretto controllo dell’arbitro che, viste le conseguenze, non avrebbe potuto non farne oggetto di menzione. A tal proposito si richiama quanto dichiarato dal D.G. in sede di supplemento di rapporto reso a questa Commissione con l’affermare che “ al 40° del primo tempo, prima della ripresa del gioco, il calciatore Salvatici si è accasciato a terra privo di sensi.”. Da ciò si deduce che l’arbitro non ha visto la causa dello svenimento del calciatore, avvenuto peraltro a gioco fermo, per cui le dichiarazioni rese dai calciatori e dai tesserati in sede di indagine acquisiscono il carattere di prova. La dinamica del colpo inferto al Salvatici descritta dal difensore, che porterebbe ad escludere la ricostruzione effettuata dal Consigli, è assolutamente contraddetta dalla constatazione effettuata da questa stessa Commissione, al momento della firma del verbale sottoscritto dal Lampredi Fabio con la mano sinistra, perché, evidentemente, il calciatore è mancino. A testimonianza della inattendibilità della dichiarazione resa dal Lampredi all’U.I. vi è anche il suo “non ricordare” il particolare dell’intervento sul Salvatici a seguito del quale questi riportò una ferita alla gamba ( tibia). Circa la pretesa non credibilità delle dichiarazioni rese da altri tesserati all’U.I. in ordine ai continui atti di violenza perpetrati dal calciatore nei confronti di avversari, la Commissione rileva che esse sono state rese in un momento nel quale situazione essi non avrebbero ricavato alcun vantaggio (esito della gara concluso a suo tempo) e pertanto …”cui prodest”?. LAMPREDI ANDREA: nei suoi confronti la relazione dell’U.I., che è nel suo complesso ampia, dettagliata e puntuale nel ricostruire i fatti accaduti, indica i reiterati incitamenti rivolti durante la gara al fratello Fabio ad intervenire duramente in modo particolare nei confronti del Salvatici ripetendogli più volte la frase “ Tiragli “ “ mi ha rotto….., tiragli”. Anche in questo caso l’atteggiamento di diniego tenuto in sede di indagine istruttoria appare smentito dalle dichiarazioni rese dai numerosi tesserati interrogati e riferentesi anche a gare disputate con altre squadre. Se è sanzionabile, e sicuramente lo è, la condotta violenta di un calciatore sul terreno di giuoco essa lo è ancor di più quando ad incitare alla violenza sia l’allenatore ovvero quel dirigente che, oltre a preparare i calciatori sotto il profilo tecnico, deve inculcare in essi la lealtà e la probità che costituiscono regole primarie ed elementari del vero comportamento sportivo. Appurato il fatto appare, comunque, alla C.D. alquanto strano che il D.G. non abbia effettuato alcuna segnalazione in proposito. U.S.OLIMPIA PALAZZOLO: premesso che per essa non è stata effettuata alcuna attività difensiva, la responsabilità della Società appare di tutta evidenza dagli elementi acquisiti dall’U.I. il quale ha appurato che il comportamento tenuto dai due fratelli Lampredi in svariate occasioni rappresentano una costante che non può essere sfuggita ai suoi dirigenti ed in particolare ai dirigenti accompagnatori. Non risulta che la società abbia preso nei confronti dei propri giocatori colpevoli di tali comportamento alcun provvedimento disciplinare. Dall’indagine esperita emerge, inoltre, che i comportamenti contestati ai due tesserati sono stati tenuti, sia pure con diverse modalità ma tutti orientati ad esprimere violenza ed intimidazione, anche in occasione degli incontri della squadra dell’Olimpia Palazzolo contro l’U.S. Sambuca, la A.S. Impruneta, l’U.S.Piandiscò. Risulta quindi ampiamente provata la responsabilità di tutti gli incolpati che devono, pertanto, essere adeguatamente sanzionati. P . Q . M . la C.D. delibera di infliggere: - al calciatore Lampredi Fabio la squalifica per anni uno - all’allenatore Lampredi Andrea la inibizione per otto mesi - alla U.S. Olimpia Palazzolo l’ammenda di euro 500,00
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