COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTO Stagione Sportiva 2005/2006 Com. Uff. n. 11/D RECLAMO DEL G.S. SASSO PISANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FALOSSI LUCA.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTO Stagione Sportiva 2005/2006 Com. Uff. n. 11/D RECLAMO DEL G.S. SASSO PISANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DI SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FALOSSI LUCA. Con atto spedito il 26.7.2005 il G.S. Sasso Pisano ha proposto reclamo avverso lo svincolo per decadenza di tesseramento richiesto dal calciatore Falossi Luca (nato il 26.10.1979) e disposto dal Comitato Regionale Toscana, ai sensi dell’art. 32 bis N.O.I.F., come da Comunicato n 5 del 21.7.2005. La reclamante lamenta unicamente di non avere ricevuto alcuna comunicazione da parte del calciatore , e ne trae motivo per eccepire la nullità della istanza e del conseguente provvedimento di accoglimento. Ma non contesta la ricorrenza dei requisiti per la concessione. Osserva immediatamente la Commissione Tesseramenti, richiamando la giurisprudenza consolidata dalla quale non ritiene di discostarsi, che il menzionato articolo 32, a differenza dell’articolo 109 (svincolo per inattività) non prevede alcuna forma di opposizione avanti al Comitato, ma esclusivamente il reclamo (avanti la Commissione Tesseramenti) contro la concessione ed il diniego dello svincolo. Non esssendo la comunicazione, omessa nel caso di specie, finalizzata alla instaurazione del contraddittorio, ma unicamente ad una generica informativa, non può farsi derivare dalla sua mancanza l’effetto di inficiare la istanza e il conseguente provvedimento, solo reclamabile, come appena sopra si è detto, avanti la Commissione. Occorre altresì osservare che la vigente normativa non sanziona in alcun modo la mancata comunicazione. Si tratta, al più, di un semplice vizio di forma, senza le conseguenze ipotizzate dalla Società. Il reclamo, fondato esclusivamente sulla sussistenza di tale vizio (mentre – come sopra si è detto – nulla viene eccepito in riferimento alla esistenza dei requisiti sostanziali per la concessione) non può quindi essere accolto. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo proposto dalla Società G.S. Sasso Pisano contro la concessione dello svincolo ex art. 32 N.O.I.F. al calciatore Falossi Luca, disposto dal Comitato Rgionale Toscana, e ordina incamerarsi la verdsata tassa.
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