COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 096/06-cr. Reclamo della A.C Quarata Olimpia avverso dec. Del G.S Regionale. Inibizione Bernardini Ferdinando fino al 14.01.2006 . (C.U 27 del 15.12.2005)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
096/06-cr. Reclamo della A.C Quarata Olimpia avverso dec. Del G.S Regionale. Inibizione Bernardini Ferdinando fino al 14.01.2006 . (C.U 27 del 15.12.2005)
La intestata societa’ , ritenendo che il proprio tesserato , non abbia contravvenuto a nessuna regola ed anzi , nella sua qualita’ di dirigente accompagnatore , si sia adoperato per esaudire tutte le richieste della terna arbitrale chiede che la sanzione venga sensibilmente ridotta.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.lo 41 comma 3 lett. B) del C.G.S
Tale dettato regolamentare stabilisce come non possano essere impugnate le sanzioni per dirigenti , allenatori e massaggiatori fino ad un mese.
P.Q.M
La Commissione dichiara il proposto reclamo inammissibile . Ordina l’incameramento della tassa relativa.
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