COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 091/06- gc – Reclamo presentato dal G.S.D. Jolly Montemurlo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato per 3 giornate il tesserato Vecchi Marco. C.U. N° 25 del 01.12.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 091/06- gc - Reclamo presentato dal G.S.D. Jolly Montemurlo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato per 3 giornate il tesserato Vecchi Marco. C.U. N° 25 del 01.12.2005. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava per tre giornate il giocatore Vecchi Marco per condotta violenta verso un calciatore avversario. In particolare, come si evince dal referto di gara, il tesserato a gioco fermo colpiva un avversario con uno schiaffo al volto, senza causargli conseguenze visibili. Il fatto accadeva nel corso della gara Zenith Superga – Jolly Montemurlo del 27.11.2005. Con sintetico reclamo la società richiede la riduzione della sanzione poiché a suo avviso l’intenzione del giocatore era quella di dividere il suo compagno dall’avversario. Il reclamo non merita accoglimento. La suggestiva tesi della reclamante è priva di qualsiasi elemento a supporto, ed appare assolutamente inverosimile se confrontata con la chiarezza del rapporto di gara; né, d’altra parte, si riesce a comprendere come possa essere stato frainteso uno schiaffo al volto con l’intenzione asserita pacifica del calciatore. Sull’entità della sanzione non vi è nulla da dire, tenuto conto delle nuove norme sui comportamenti violenti e sull’assenza di conseguenze per il calciatore colpito. In sintesi, la decisione del Primo Giudice appare senza dubbio ben calibrata e conforme alle norme. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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