COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 077/06-gl. Gara Sporting Barberino – San Clemente (2-2) del 29/10/05. Campionato di III categoria, in C.U. provinciale Firenze n.21 del 16/11/2005. Squalifica Fino Al 4/11/2010 INNOCENTI MARCO (SAN CLEMENTE)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 5/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 077/06-gl. Gara Sporting Barberino – San Clemente (2-2) del 29/10/05. Campionato di III categoria, in C.U. provinciale Firenze n.21 del 16/11/2005. Squalifica Fino Al 4/11/2010 INNOCENTI MARCO (SAN CLEMENTE) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.19 del 03-11-2005 con la quale veniva sospeso cautelativamente il calciatore Innocenti Marco. Espulso per doppia ammonizione, si posizionava sulla porta dello spo- gliatoio, proferendo all'indirizzo del D.G. frasi gravemente minaccio- se in maniera reiterata. A fine gara, raggiungeva l'Arbitro sulla porta del proprio spogliatoio e lo colpiva con due schiaffi al viso procu- randogli dolore. Intervenivano alcuni Dirigenti che tentavano di allon- tanarlo ma, questi, riusciva a colpire nuovamente l'Arbitro con un cal cio all'altezza dell'inguine che gli procurava un forte dolore che du- rava circa 10 minuti. Dopo che il D.G. si era recato a fare la doccia il dolore aumentava tanto da costringerlo a recarsi al P.S. dell'Ospedale del Mugello ove gli venivano riscontrate escoriazioni superficiali alla coscia sx e tu mefazione con persistenza di dolore nella zona sottoinguinale con pro- gnosi di giorni 4 s.c. Si formula proposta al Presidente Federale perchè venga dichiarata, nei confronti del tesserato, la preclusione alla permanenza in qualsia si rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell'art.14 punto 2 del C.G.S.. La reclamante non contesta i fatti denunciati, tuttavia tende a ribadire la serietà del proprio tesserato e la inspiegabilità dei gesti posti in essere dallo stesso. Chiede di essere ascoltata in udienza dalla C.D. e conclude per una riduzione della sanzione. All’udienza del 27/12/05, il Presidente del S.Clemente, sig.Casaglia Renzo, ha tentato di “alleggerire” la posizione del proprio tesserato, adducendo un particolare clima di nervosismo che si era ingenerato sul finire dell’incontro. Lo stesso Presidente ha sostenuto inoltre che l’Innocenti ha colpito l’arbitro al volto con due “tocchetti” e non con due schiaffi, mentre il colpo alla coscia dell’arbitro è stato inferto alzando una gamba mentre i compagni di squadra lo portavano via. La C.D., esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. In via preliminare la C.D. ribadisce la gravità dei fatti e la necessità di un’adeguata sanzione per l’autore degli stessi. L’accoglimento del reclamo infatti, non deve essere inteso come un atto giustificativo della condotta violenta del tesserato, bensì di una diversa prospettazione degli avvenimenti, che il Collegio ha potuto esaminare mediante la confutazione delle tesi, accusa e difesa, che il primo Giudice non ha potuto espletare, stante il diverso iter istruttorio del grado. Fermo restando il profferimento delle frasi offensive pronunciate dal calciatore Innocenti e degli schiaffi inferti all’arbitro (sul punto la tesi difensiva appare labile ed inconferente), il Collegio rileva che, probabilmente, il colpo alla coscia del D.G. è frutto di una situazione di confusione generale, causata dalle gesta poco edificanti del tesserato Innocenti e non di una condotta mirata a parti determinate del corpo dell’arbitro. L’esame del referto medico ospedaliero, evidenzia una contusione alla coscia con presenza di striature escoriative superficiali, segno evidente di un colpo ricevuto in una situazione di scarso equilibrio dell’agente; infatti, nota il Collegio, se il gesto del tesserato fosse stato diretto ed in pieno equilibrio, le risultanze del fatto sarebbero state diverse e ben più gravi, con possibilità d’interessamento della parte testicolare e non soltanto della coscia. Da quanto esposto, pur condannando con forza il comportamento del tesserato Innocenti, la C.D. ritiene equo ridurre la sanzione comminata dal G.S. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo della società S.Clemente e per l’effetto riduce la sanzione comminata al calciatore Innocenti Marco, il quale deve ora intendersi squalificato fino al 4/11/2009. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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