COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 097/06-Rn. Reclamo Pol. San Piero A Sieve Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Ierardi Marco (C.U. N° 26 Del 19122005)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
097/06-Rn. Reclamo Pol. San Piero A Sieve Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Ierardi Marco (C.U. N° 26 Del 19122005)
Reclama la Pol. San Piero a Sieve avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario.”.
La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione, contesta i fatti così come riportati dal D.G., peraltro su indicazione di un assistente, e sostiene che quanto riportato nel rapporto non possa essere considerato “atto di violenza” considerato lo svolgimento dell’azione (durante l’effettuazione di un calcio d’angolo), e considerato che il D.G. non si era accorto di nulla (era stato richiamato da un assistente) e che il calciatore avversario non solo non aveva avuto conseguenze, ma neppure aveva protestato nei confronti del D.G..
Tali argomentazioni venivano ribadite dalla reclamante nel corso dell’udienza 4 gennaio 2006, nella quale il rappresentante del S. Piero a Sieve, spiegava anche come la società da lui presieduta, era solita punire autonomamente i propri calciatori che si fossero resi protagonisti di episodi di violenza, ma che nel caso di specie non aveva inteso applicare tale sanzione allo Ierardi avendo considerato il gesto da lui compiuto come un normale, ancorché rude, contatto di gioco.
La C.D., esaminati gli atti ed il ricorso, decide di respingere il reclamo.
La reclamante contesta non già l’accadimento, ma solo la qualificazione del gesto del calciatore come “atto di violenza” e quindi, secondo la non applicabilità dell’art. 14 n° 2bis.
Sotto tale aspetto questa commissione ritiene, ed ha ritenuto dalla entrata in vigore del nuovo testo, di dover effettuare una disamina approfondita dei vari casi che le sono stati sottoposti e che le verranno sottoposti alla luce della riforma estiva del CGS.
Tale riforma ha introdotto all’art. 14 n° 2bis, come in altri articoli per altre fattispecie, un minimo di pena prima inesistente, per i fatti violenti tra calciatori che stabilisce le pene comminabili non inferiori a tre giornate o a tempo determinato per condotta violenta, (lett. B) e non inferiori a cinque giornate o a tempo determinato per condotta violenta di particolare gravità (lett. C).
Orbene pur non potendo non rispettare i minimi edittali, si tratta di stabilire dei criteri per adattare la norma ai vari casi concreti, poiché l’attività giudicante non può essere disgiunta da una attività interpretativa che consenta al giudice di essere più “giusto” a seconda delle fattispecie che gli vengono sottoposte.
Nel caso di specie, si ritiene che il Giudice di primo grado abbia inteso applicare il minimo di cui all’art. 14 n° 2bis lett. B, comminando tre giornate, non essendosi verificate conseguenze fisiche per l’avversario.
Peraltro aldilà delle conseguenze (che debbono essere effettive, cioè determinare la impossibilità di prosecuzione della partita o conseguenze che anche all’occhio inesperto di un D.G. possano risultare gravi), il contesto in cui il fallo o il fatto violento sia stato commesso assume rilevanza ai fini della determinazione della sanzione..
Infatti l’aver compiuto il fatto violento in una azione di gioco, o a gioco fermo, o con il pallone non a distanza di gioco, o addirittura premeditatamente, possono portare ad aggravare o a diminuire la sanzione, fermi restando i minimi edittali stabiliti dalla norma.
Nel caso di specie le conseguenze per l’avversario non vi sono state, ma l’aver commesso il fallo come riferisce l’assistente “a gioco in svolgimento, ma lontano dall’azione” fa ritenere che la fattispecie possa essere ricondotta a quella prevista dall’art. 14 2bis lett. B ovvero gioco violento non di particolare gravità che prevede un minimo edittale di tre giornate.
Giusta quindi la sanzione comminata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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