COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 092/06-rc. Reclamo della soc. Sangimignanosport avverso esito della gara Sangimignanosport – Cascine del Riccio del 16.12.2005 valida per il campionato di serie B (risultato 6 – 9 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 092/06-rc. Reclamo della soc. Sangimignanosport avverso esito della gara Sangimignanosport – Cascine del Riccio del 16.12.2005 valida per il campionato di serie B (risultato 6 – 9 ) Avvalendosi delle norme in vigore relativamente all’esito delle gare ed nel rispetto di quanto indicato in proposito dal Codice di Giustizia Sportiva, la soc. Sangimignanosport chiede a questa Commissione vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sull’assunto che allo stesso abbia partecipato il calciatore Bucciardini Gianluca , schierato dalla soc. Cascine malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la societa’ Cascine del Riccio malgrado ritualmente avvisata. Il Reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Bucciardini, schierato con il n° 6 , ha preso parte alla gara , nonostante a suo carico fosse stato emesso provvedimento di squalifica per recidivita’ in ammonizioni notificato con il C.U 26 del 09.12.2005. Tale provvedimento doveva essere scontato nella prima gara utile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 17 comma 2 C.G.S) , quella appunto oggetto oggi di contenzioso. P.Q.M La Commissione Disciplinare , in applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S , infligge alla soc. Cascine del Riccio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6 . Inoltre infligge al calciatore Bucciardini Gianluca UNA ulteriore giornata di squalifica ,al sig. Giannassi Vera, quale accompagnatore ufficiale , la inibizione fino al 12.02.2006 ed alla societa’ l’ammenda di 150,00 € . Dispone la restituzione della tassa versata.
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