COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 086/06-sa. Impugnazione della UNIONE 2001 M.Q. avverso la squalifica del proprio calciatore PALAZZOLO ANTONIO, inflitta dal G.S. Regionale, per sette gare (Com. Uff. n. 26 del 9 dicembre 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 086/06-sa. Impugnazione della UNIONE 2001 M.Q. avverso la squalifica del proprio calciatore PALAZZOLO ANTONIO, inflitta dal G.S. Regionale, per sette gare (Com. Uff. n. 26 del 9 dicembre 2005). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. PALAZZOLO ANTONIO , che il G.S. Regionale aveva così motivato: “Espulso per gioco violento, alla notifica offendeva e minacciava il D.G. Di poi, uscito dal campo, persisteva nel proprio contegno ingiurioso ed intimidatorio. Sanzione aggravata in quanto capitano”- Deduceva la reclamante – ribadendolo anche in sede di audizione davanti questo Collegio in data 4 gennaio 2006 - che il calciatore aveva effettuato un’entrata da dietro di natura goffa e scomposta, ma non connotata dalla gratuita violenza verso l’avversario; che quindi si è rivolto al DG per manifestare il proprio disappunto, senza reiterarsi a fine gara, questa caratterizzata da assenza di animi riscaldati tra i tesserati. Rappresentava che il giovane era stato capitano in quella partita solo in via occasionale; infine venivano esposti taluni profili personali del soggetto. L’arbitro aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Regionale, specificando “… entrava in scivolata, senza la possibilità di colpire il pallone, colpendo da dietro alle caviglie un avversario, facendolo cadere a terra dolorante… Alla notifica dell’espulsione mi rivolgeva le seguenti frasi …(due ingiurie) e dopo …ti ammazzo (minaccia). Dopo circa un minuto, usciva dal terreno di giuoco e dalla rete di recinzione continuava a minacciarmi, urlando “non esci vivo …” più altra ingiuria. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, confermava il primo elaborato.- Conclamati i fatti tutti ascritti al tesserato – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale – deve osservarsi come deponga per una valutazione sanzionatoria lievemente più contenuta, rispetto alla pena come sopra sancita dal primo giudice, anche nel necessario giudizio comparativo con altre fattispecie assimilabili a quella per cui è procedimento, la stretta continuità temporale delle plurime frasi ingiuriose e minacciose, esse ripetute nello stesso contenuto ed in ragione di ciò non quantificabile la pena con il mero calcolo tabellare delle sanzioni corrispondenti. Per il resto la sanzione deve mantenersi nelle sua sostanziale severità, posto quanto segue. Sul “fatto violento” occorre ricordare che lo stesso - per la recente innovazione normativa – comporta, se sussistente, un minimo sanzionatorio di tre giornate. L’arbitro, come si è visto, ha inteso specificare che, pur essendo in gioco il pallone, l’entrata del PALAZZOLO sia stata oltre che pesante, da dietro ed arrecante caduta e dolore all’avversario, “…senza che il calciatore potesse colpire il pallone” che altro non significa disinteressandosi dello stesso, a tutto ed esclusivo danno dell’avversario. L’occasionalità del ruolo di capitano (che rende necessaria una giornata di aggravio della sanzione) non discrimina il suo ruolo, in quell’incontro che doveva essere necessariamente improntato alla collaborazione con il DG e non a condotta ad essa esattamente contraria.- Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta apparendo congrua e proporzionata –quella da stabilirsi in sei giornate. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PALAZZOLO ANTONIO stabilendola in sei giornate (anziché per sette giornate, come stabilito dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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