COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 075/06-pv.Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Comeana – Bisenzio avverso alla squalifica fino al 17/02/2006 inflitta dal G.S. al giocatore Sorge Matteo (C.U. n. 23 del 17/11/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 075/06-pv.Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Comeana - Bisenzio avverso alla squalifica fino al 17/02/2006 inflitta dal G.S. al giocatore Sorge Matteo (C.U. n. 23 del 17/11/2005) Il G.S. motivava così la sanzione applicata nei confronti del Sorge per il comportamento tenuto durante l’incontro contro la Società Sportiva Amelindo Mori disputatosi in data 9/11/2005: “A fine gara dava la mano al D.G. e lo tirava verso di sé portando il proprio viso a quello dell’arbitro. Accompagnava tale gesto con frase offensiva”. Ricorre la società chiedendo una riduzione della squalifica considerata eccessiva. L’impugnante contesta integralmente la dinamica dei fatti e segnala che alla prolungata stretta di mano posta in essere dal giocatore non può in alcun modo essere attribuito alcun significato minaccioso inserendosi, il gesto nella normale prassi attuata dai giocatori di salutare, a fine partita, il D.G.. Per quanto concerne le frasi offensive la reclamante pur ammettendo che alcune proteste siano state espresse al D.G. sotto l’impeto agonistico di una sconfitta con due espulsi per la propria squadra ritiene le stesse estranee a qualsiasi offesa. Richiamando una recente decisione di un Giudice Sportivo pubblicata nel medesimo Comunicato Ufficiale del 17 novembre 2005, decisione che sanziona un caso analogo in modo meno severo il Comeana - Bisenzio rileva l’eccessività della squalifica irrogata contestandone il quantum; conclude pertanto per una diminuzione della squalifica irrogata. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Il rapporto di gara è preciso nel descrivere sia la condotta indubbiamente intimidatrice che le singole frasi incriminate le quali, certamente, non possono essere in alcun modo classificate come mere critiche. Per quanto attiene all’unico precedente espresso, riferibile ad una singola decisione di un Giudice Sportivo, deve osservarsi che la Commissione Disciplinare, agendo come organo di secondo grado, deve necessariamente restare coerente alle proprie decisioni ricoprendo una funzione di indirizzo nella Giustizia Sportiva di primo grado; per rimanere nel mese di novembre 2005 si sottolineano i provvedimenti adottati nei confronti dei reclami proposti dall’Associazione Sportiva Fornoli e dell’Alleanza Giovanile Dicomano A.S.D. C.S. rispettivamente pubblicati nei Comunicati Ufficiali n. 21 del 4 novembre 2005 e n. 24 del 24 novembre 2005. La sanzione risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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