COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 098/06-rc. Reclamo della soc. Valdera Calcio avverso esito della gara Valdera – Oasi del 14.12.2005 valida per il campionato di serie C/1 (risultato 4 – 6 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
098/06-rc. Reclamo della soc. Valdera Calcio avverso esito della gara Valdera – Oasi del 14.12.2005 valida per il campionato di serie C/1 (risultato 4 – 6 )
Avvalendosi delle norme in vigore relativamente all’esito delle gare ed nel rispetto di quanto indicato in proposito dal Codice di Giustizia Sportiva, la soc. Valdera chiede a questa Commissione vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sull’assunto che allo stesso abbia partecipato il calciatore Conte Maurizio , schierato dalla soc. Oasi malgrado squalificato.
Niente ha controdedotto la societa’ Oasi malgrado ritualmente avvisata.
Il Reclamo e’ fondato e merita di essere accolto.
Il calciatore Conte , schierato con il n° 10 , ha preso parte alla gara , nonostante a suo carico fosse stato emesso provvedimento di squalifica per recidivita’ in ammonizioni notificato con il C.U 26 del 09.12.2005.
Tale provvedimento doveva essere scontato nella prima gara utile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 17 comma 2 C.G.S) , quella appunto oggetto oggi di contenzioso.
P.Q.M
La Commissione Disciplinare , in applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S , infligge alla soc. Oasi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6 . Inoltre infligge al calciatore Conte Maurizio UNA ulteriore giornata di squalifica ,al sig. Soldi Moreno , quale accompagnatore ufficiale , la inibizione fino al 12.02.2006 ed alla societa’ l’ammenda di 150,00 € . Dispone la restituzione della tassa versata.
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