COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 107/06-rg.Reclamo della U.S. Calcio S. Maria a Monte avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Colucci Walter fino al 15/03/06. C.U. N.27 del 15/12/05.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
107/06-rg.Reclamo della U.S. Calcio S. Maria a Monte avverso la decisione del G.S. che ha
squalificato il calciatore Colucci Walter fino al 15/03/06. C.U. N.27 del 15/12/05.
Il G.S. comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Colucci Walter poiché quest’ultimo all’inizio
del secondo tempo della gara “ Calcio S. Maria a Monte – Appennino Pistoiese “ valevole per il
campionato di I categoria, correva incontro all’arbitro e spingendolo con il proprio petto lo faceva
indietreggiare di alcuni metri. Nel contempo gli rivolgeva frase irriguardosa.
C.U. N. 32 del 26/1/2006 – pag. 948
Con il reclamo proposto la società riconosce i fatti contestati al proprio tesserato, affermando,
però, che il contatto con l’arbitro è stato determinato più dalla foga del calciatore e dalle condizioni
del terreno di gioco che da una reale volontà di colpire l’arbitro.
Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro nel confermare quanto già descritto in sede di rapporto
gara, precisa che il calciatore in questione gli correva incontro in maniera decisa e senza scivolare.
Afferma,inoltre, che in maniera altrettanto volontaria lo faceva indietreggiare per diversi metri
spingendolo con il petto.
Il reclamo non merita accoglimento. La squalifica appare equa e ben calibrata rispetto ai fatti
contestati al calciatore.
PQM
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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