COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 101/06-pv. Oggetto: reclamo del calciatore Angiolini Gianluca avverso alla squalifica inflitta dal G.S. fino al 30/04/2006 (C.U. n. 27 del 15/12/2006).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 26/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
101/06-pv. Oggetto: reclamo del calciatore Angiolini Gianluca avverso alla squalifica inflitta
dal G.S. fino al 30/04/2006 (C.U. n. 27 del 15/12/2006).
Il G.S. applicava al calciatore Gianluca Angiolini la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti
accaduti nel corso della gara disputata in data 7 dicembre 2005 tra l’Associazione di appartenenza
Marino Mercato Subbiano e la Polisportiva Baldaccio Bruni, con la seguente motivazione:
“Rivolgeva al D.G. ripetutamente frase irriguardosa e quindi, allorché larbitro si apprestava ad
estrarre il cartellino, si avvicinava fino a toccarlo petto contro petto spingendolo leggermente. Dopo
espulsione assumeva contegno gravemente minaccioso costringendo i compagni ad intervenire.
Sanzione aggravata in quanto capitano”.
Ricorre l’impugnante che, con un reclamo al limite dell’ammissibilità in quanto quasi totalmente
privo di motivazione, contestava comunque la dinamica dei fatti descritti.
All’udienza del 20 dicembre il giocatore, rammentando la sua correttezza sportiva senza alcuna
espulsione in oltre due anni di giuoco, affermava trattarsi di un malinteso occasionato da un gol
convalidato, con alcune contestazioni, alla squadra avversaria nel recupero della partita. La fretta
con la quale il capitano avrebbe richiesto di far riprendere la partita sarebbe stata mal interpretata
C.U. N. 32 del 26/1/2006 – pag. 949
dall’arbitro che avrebbe adottato il provvedimento di espulsione ingigantendo poi nel rapporto i
reali accadimenti.
Pur rammentando che i rapporti arbitrali godono di fede privilegiata e pertanto ricostruiscono una
dinamica dei fatti certamente più oggettiva di quella di una qualsiasi parte che sia comunque
portatrice di un proprio interesse, la correttezza nell’esposizione di una ricostruzione che risulta
parzialmente compatibile con quanto presente in atti sembra deporre per una minore intensità del
dolo nei fatti contestati.
Pur rilevando che un contatto fisico con il D.G., assolutamente estraneo alle regole Federali che
non contemplano alcuna ragione che lo possa legittimare, sia effettivamente avvenuto e che lo
stesso sia stato posto in essere volontariamente dal giocatore, la ricostruzione difensiva impone
una diversa qualificazione della condotta illecita; l’assoluta assenza di conseguenze fisiche del
D.G. ed il dubbio che il giocatore volesse realmente reagire ad una decisione contraria, impongono
una diminuzione della squalifica.
P.Q.M.
La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo calciatore Gianluca Angiolini e riduce la squalifica
inflitta fino al 15/03/2006 anziché fino al 30/04/2006.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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