COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 114/06-gc – Reclamo presentato dall’ACD Tirrenia avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato per 4 gare il sig. Bongiorni Simone (squalifica inizialmente comminata al sig. Biagi Massimiliano). C.U. N° 30 del 12.01.2006.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
114/06-gc - Reclamo presentato dall’ACD Tirrenia avverso la decisione del Giudice Sportivo
Regionale che ha squalificato per 4 gare il sig. Bongiorni Simone (squalifica inizialmente
comminata al sig. Biagi Massimiliano). C.U. N° 30 del 12.01.2006.
Il Giudice Sportivo Regionale comminava la squalifica in epigrafe al giocatore Biagi Massimiliano
poiché in reazione ad uno sputo subito colpiva con un calcio ad una gamba un calciatore
avversario. Di poi, manifestava nuove intenzioni aggressive verso lo stesso.
In seguito a rettifica arbitrale, la sanzione comminata inizialmente al Biagi veniva trasferita al
calciatore Bongiorni Simone, della stessa società (C.U. n° 31 del 19.01.2006).
Con il reclamo proposto, la società richiede l’annullamento della sanzione e, in ipotesi, la riduzione
alle giornate già scontate.
Sostiene l’ADC Tirrenia, che il calcio – se mai ci sia stato, forse è stato solo accennato – è da
attribuirsi ad una reazione del calciatore allo sputo subito; si sofferma sulla odiosità dello sputo, sul
fatto che si tratti di una delle offese più infamanti, e per tali motivi giustifica il comportamento del
proprio tesserato, che avrebbe avuto il minimo di reazione che una persona possa avere di fronte
a tanta provocazione e aggressione.
Il reclamo non merita accoglimento.
C.U. N. 34 del 2/2/2006 – pag. 990
Che il gesto contro il Bongiorni sia fra i peggiori e fra i più odiosi non vi è dubbio ed è stato più
volte evidenziato da questa Commissione, ma qualsiasi atto o gesto subito non giustifica mai
alcuna reazione, così come tutti i tesserati sanno, o dovrebbero sapere. La reazione del Bongiorni
appare chiara dal referto di gara, così come chiara risulta l’intenzionalità e la circostanza che il
calcio non sia stato solo accennato, come invece sostiene la reclamante. Parimenti, dallo stesso
rapporto di gara, risulta con precisione che il giocatore venne poi bloccato dai compagni mentre
cercava di raggiungere l’avversario.
La dinamica degli eventi, pertanto, non lascia adito a diverse interpretazioni. Sull’entità della
sanzione, la reazione del Bongiorni è senz’altro classificabile come atto violento nei confronti di un
avversario, e quindi sanzionabile con un minimo di tre gare. La circostanza che si tratti di reazione
e che dopo il calcio il giocatore abbia tentato di raggiungere l’avversario rendono congrua la durata
della squalifica comminata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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