COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 100/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Antella 99 avverso alla squalifica fino al 15/02/2006 inflitta dal G.S. al giocatore Marangio Furio (C.U. n. 27 del 15/12/2005)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
100/06-pv. Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Antella 99 avverso alla squalifica fino al
15/02/2006 inflitta dal G.S. al giocatore Marangio Furio (C.U. n. 27 del 15/12/2005)
Il G.S. motivava così la sanzione applicata nei confronti del Marangio per il comportamento tenuto
durante l’incontro contro la Società Audax Rufina disputatosi in data 11/12/2005: “In gesto di
vivace protesta ma senza lintenzione di arrecare danno, avvicinava la propria testa a quella
dellarbitro fino a raggiungerlo allaltezza di una tempia, senza provocargli conseguenza alcuna”.
Ricorre la società chiedendo una riduzione della squalifica considerata eccessiva.
L’impugnante, pur non contestando la dinamica dei fatti, segnala che, al leggero contatto tra il
giocatore ed il D.G., non può in nessun modo essere attribuito alcun significato minaccioso o lesivo
dovendosi inserire il gesto in uno scomposto tentativo di proteste per una decisione contestata;
C.U. N. 34 del 2/2/2006 – pag. 991
l’evento si sarebbe verificato accidentalmente, anche per la protesta di alcuni compagni di squadra
che accerchiavano l’arbitro e che avrebbero spinto in avanti il Marangio.
A conforto della tesi esposta reclamante sottolinea l’inesistenza di qualsiasi frase offensiva o
irriguardosa da parte del giocatore che, alla notifica del provvedimento di espulsione, si sarebbe
allontanato immediatamente dal campo.
All’udienza del 27 gennaio 2006 veniva ascoltato il Presidente dell’Unione Sportiva Antella 99 che
letto il supplemento arbitrale, riportandosi all’atto introduttivo del giudizio, evidenziava alcune
contraddizioni:
il D.G. afferma di avere avuto il giocatore di fronte quando in realtà il supposto contatto sarebbe
avvenuto tra la fronte del giocatore e la tempia dell’arbitro;
il giocatore, che ricopre il ruolo di centravanti, difficilmente si sarebbe potuto trovare, come riferito
dal D.G. in prossimità della propria area di rigore.
Stigmatizzando l’afflittività della sanzione, irrogata a tempo e non a giornate, contestava il quantum
e procedeva alla lettura di una serie di decisioni per evidenziare la sproporzione di trattamento in
casi analoghi.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Il rapporto di gara ed il successivo supplemento sono precisi, dilungandosi persino in modo
eccessivo nei singoli dettagli, nel descrivere la condotta indubbiamente intimidatrice del giocatore
che, certamente, non può essere in alcun modo classificata come mera protesta né attribuita ad
una ressa recisamente negata dal D.G.. L’altezza del giocatore, costretto ad abbassarsi per
compiere la condotta precedentemente descritta, appare incompatibile con un’eventuale spinta da
parte di compagni la cui presenza viene invece esclusa dall’arbitro.
Per quanto attiene ai precedenti riportati occorre rilevare che siano tutti riferibili a decisioni di
Giudici Sportivi; deve osservarsi che la Commissione Disciplinare, agendo come organo di
secondo grado, deve necessariamente restare coerente esclusivamente alle proprie decisioni ed a
quelle dei Giudici superiori ricoprendo una funzione di indirizzo nella Giustizia Sportiva di primo
grado.
Poiché la facoltà, concessa dalla Carte Federali, di inasprimento della squalifica in secondo grado
non è stata ancora mai posta in essere da questa C.D. per una mancata unanimità di giudizio (che
comunque potrebbe verificarsi solo in specifici casi di eclatante sproporzione sanzionatoria), è
possibile che talune decisioni del giudice di prime cure risultino meno afflittive di altre senza che
queste possano creare un precedente in qualsiasi modo vincolante. Peraltro è evidente che, in tali
casi, le Società si rendano conto dell’opportunità di non ricorrere al Giudice di secondo grado
impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza nella decisione.
E’ poi facoltà del Giudice, a seconda della gravità dei fatti attribuiti, irrogare una squalifica a
giornate o a tempo (di solito superiore alle sei - sette giornate) per dotare la sanzione della
necessaria afflittività.
Il punto di contatto non evidenzia (avendo potuto il D.G. ruotare parzialmente la testa) l’esatta
posizione dei soggetti e non è raro vedere i centravanti tornare verso la propria area per aiutare la
difesa o recuperare palla. Correttamente il G.S. non sembra inquadrare il gesto come violento nei
confronti dell’arbitro ma lo interpreta, verosimilmente, come inaccettabile gesto di minaccia e di
palese sfida.
La sanzione risulta pertanto corretta ed adeguata ed in linea con le predenti decisioni sportive..
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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