COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 110/06-rn.Reclamo U.S. Castiglioncello Avverso Squalifica Calciatore Pecchioni Dimitri Fino Al 17122006(C.U. N° 22 Del 21122005)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
110/06-rn.Reclamo U.S. Castiglioncello Avverso Squalifica Calciatore Pecchioni Dimitri Fino
Al 17122006(C.U. N° 22 Del 21122005)
Propone rituale reclamo la società U.S. Castiglioncello avverso la squalifica al calciatore Pecchioni
Dimitri comminata dal G.S. Provinciale di Lucca con la seguente motivazione: “Al momento di una
rimessa in gioco da parte del D.G. calciava il pallone volontariamente addosso allo stesso D.G.,
colpendolo al petto, senza però procurargli dolore”.
La reclamante pur ammettendo che il proprio tesserato abbia colpitro l’arbitro con una pallonata al
petto, nega che il Nistri lo abbia fatto volontariamente, ma del tutto casualmente volendo mettere il
C.U. N. 34 del 2/2/2006 – pag. 992
pallone in fallo laterale dopo che la palla era stata “scodellata” dal D.G. a seguito di una
interruzione di gioco.
Aggiunge che se il calciatore avesse voluto effettivamente colpire il D.G. avrebbe sicuramente
provocato conseguenze per l’arbitro che si trovava a poco più di un metro di distanza.
Chiede una riduzione della sanzione.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo.
I fatti addebitati al calciatore sono emersi chiari dagli atti ufficiali, e del resto neppure la reclamante
in fin dei conti contesta lo svolgimento dei fatti, ammettendo la pallonata e contestando
esclusivamente la volontarietà del gesto.
Il D.G. nel supplemento di rapporto afferma che la volontariertà del gesto era evidente sia per il
particolare nervosismo del giocatore anche manifestato in precedenza, sia poiché la posizione
dell’arbitro non era tale da impedire di calciare il pallone in fallo laterale (come sotiene la
reclamante) senza colpirlo.
Aggiunge che il Pecchioni una volta colpito l’arbitro non ha manifestato alcuna sorpresa nè
accennato alcuna scusa (come avrebbe sicuramente fatto uno che avesse colpito per sbaglio),
limitandosi ad uscire dal campo continuando a protestare per episodi in precedenza avvenuti.
La sanzione comminata va quindi rivisitata solo sotto il profilo della congruità.
A tal proposito la squalifica per un anno appare sproporzionata alla gravità dei fatti ascritti al
Pecchioni e va conseguentemente ridotta.
Del resto la vicinanza del D.G. e l’assenza di conseguenze e dolore a seguito della pallonata fanno
propendere più per un clamoroso (e grave) gesto di protesta piuttosto che per una effettiva volontà
di ledere.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Pecchioni Dimitri fino al 21 agosto 2006,
ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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