COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 068/Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto dal G.S. Livorno Nord Pontino ASD avverso la decisione con la quale il G.S. Provinciale di Livorno ha omologato il risultato della gara che ha visto opposta la società reclamante alla Società Intercomunale Colle Salvetti Srl nella gara del 5 novembre 2005, valida per il campionato juniores provinciale. (C.U. n. 17/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 068/Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto dal G.S. Livorno Nord Pontino ASD avverso la decisione con la quale il G.S. Provinciale di Livorno ha omologato il risultato della gara che ha visto opposta la società reclamante alla Società Intercomunale Colle Salvetti Srl nella gara del 5 novembre 2005, valida per il campionato juniores provinciale. (C.U. n. 17/2005) Con il reclamo qui proposto il G.S. Livorno Nord Pontino ASD ha impugnato, come indicato in epigrafe, la delibera del G.S. Provinciale di Livorno che ha confermato il risultato acquisito sul campo, ovvero la vittoria della Società Intercomunale Collesalvetti sulla reclamante, con il punteggio di 2-1. L’originario reclamo si fondava sull’affermazione che l’arbitro avrebbe reso al capitano della società reclamante di aver commesso un errore nel decretare il calcio di rigore che ha determinato il risultato finale di 2 – 1. Il giudice, decidendo unicamente sul rapporto di gara nel quale non vi è menzione del fatto, ha motivato la propria decisione richiamando il terzo comma dell’articolo 24 del C.G.S. il quale vieta al G.S. di assumere decisioni in ordine a fatti che, avendo rilevanza sulla regolarità dello svolgimento della gara, si riferiscono a decisioni di natura esclusivamente tecnica. La società reitera in questa sede le argomentazioni già svolte, facendo presente che l’arbitro, alla richiesta di chiarimenti del capitano della squadra, ha riconosciuto l’errore anche alla presenza dell’osservatore A.I.A. Conclude chiedendo la ripetizione della gara. La C.D. esaminato il referto di gara, chiesto all’arbitro un supplemento del rapporto originariamente reso (art. 30, c.4 del C.G.S.), ritiene accoglibile il reclamo. La C.D. osserva che la decisione del G.S. si fonda esclusivamente sui dati risultanti nel rapporto di gara. Solo nel supplemento qui reso l’arbitro descrive i fatti affermando testualmente “..in tale occasione ho ammesso l��errore commesso durante la gara dando la mia parola di arbitro sul riferire la verità in caso di eventuale impugnazione ..… Non ne ho fatto riferimento sul rapporto di C.U. N. 34 del 2/2/2006 – pag. 994 gara poiché, in piena buona fede, non sapevo come comportarmi ..��ho effettuato il rapporto convinto che la prassi fosse quella di attendere il reclamo societario��. Siffatta dichiarazione, prestata alla presenza dell’osservatore AIA, che peraltro “successivamente” ha fatto notare all’arbitro l’errore commesso nel compilare il referto di gara, evidenzia che la decisione assunta dall’arbitro di concedere il calcio di rigore, in luogo della punizione a due in area, ha avuto influenza determinante sullo svolgimento della gara che si è conclusa con il risultato di 2- 1, ottenuto proprio per effetto della realizzazione del calcio di rigore. Ne consegue che il fatto accaduto ha alterato l’esito della gara determinandone uno svolgimento irregolare. P.Q.M. La C.D. dispone la ripetizione della gara secondo quanto previsto dal comma 4, lettera c), dell’articolo 12 del vigente C.G.S. Autorizza la restituzione della tassa di reclamo.
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