COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 116/06-rg.Reclamo della A.C. Cascine Sportiva avverso la Decisione del G.S. Provinciale che ha squalificato il calciatore Bertelli Matteo fino al 30-09-06. C.U. N. 27 del 12-01-06.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 34 del 02/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 116/06-rg.Reclamo della A.C. Cascine Sportiva avverso la Decisione del G.S. Provinciale che ha squalificato il calciatore Bertelli Matteo fino al 30-09-06. C.U. N. 27 del 12-01-06. Nel corso della gara Tirrenia 1964- A.C. Cascine Sportiva, valevole per il campionato provinciale juniores, il calciatore in epigrafe veniva espulso per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento tentava di aggredire l’arbitro ma veniva trattenuto dai propri compagni di squadra. Riuscito a divincolarsi, colpiva l’arbitro dietro il collo e sulla nuca senza procurargli dolore. Infine uscendo dal terreno di gioco prendeva a calci le attrezzature sportive. Per tale comportamento veniva squalificato fino al 30-09-06. La società A.C. Cascine Sportiva nel reclamo proposto invoca soltanto un generico provvedimento di “ clemenza”, confermando quanto ascritto al proprio tesserato dal G.S. Esaminati gli atti questa Commissione Disciplinare non ritiene di poter accogliere la richiesta formulata dalla reclamante, basata per altro su ragioni che esulano da valutazioni di competenza dell’organo di giustizia sportiva. Il comportamento tenuto dal calciatore in questione appare grave in quanto pur trattenuto dai propri compagni di squadra riusciva a colpire il D.G.,reiterando un comportamento aggressivo che in un primo momento era stato arginato dagli altri calciatori. La sanzione del G.S. appare congrua rispetto ai fatti ascritti al calciatore. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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