COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 9/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 119/06-gl. Gara Tirrenia Ronchi – Città di Villafranca (2-3) del 15/01/06. Campionato di I categoria, in C.U. Regionale Toscana n.31 del 19/01/06.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 9/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 119/06-gl. Gara Tirrenia Ronchi – Città di Villafranca (2-3) del 15/01/06. Campionato di I categoria, in C.U. Regionale Toscana n.31 del 19/01/06. Reclamo della società Tirrenia Ronchi contro la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Pellegrini Maurizio per condotta violenta verso un calciatore avversario. La reclamante contesta il rapporto arbitrale sostenendo che il proprio calciatore non ha colpito l’avversario e che forse l’arbitro è stato indotto in errore da una falsa prospettiva. Chiede di essere udita dalla C.D. All’udienza del 3/2/06 la reclamante è comparsa avanti al Collegio, ove ha ribadito i concetti espressi nel reclamo e soprattutto il fatto che l’avversario del Pellegrini non è caduto a terra, contrariamente a quanto scritto dall’arbitro nel rapporto di gara. L’arbitro, sentito per le vie brevi, ha confermato il rapporto di gara. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In via preliminare il Collegio osserva come il reclamo sia appena nei limiti dell’ammissibilità in quanto mancante di uno specifico petitum. Dalla lettura del testo infatti, non vi è traccia di una richiesta specifica della reclamante in ordine al pronunciamento del Collegio, in altre parole non è chiaro se la citata richieda la cassazione totale o parziale del provvedimento, oppure voglia soltanto fare presente all’Organo disciplinare un evento difforme da quello relazionato dall’arbitro. Ad ogni buon conto quanto dedotto dalla reclamante non trova valenza giuridica , né le prove testimoniali cui fa riferimento, possono trovare albergo in questa sede. La versione dell’arbitro, che deve essere considerata prova privilegiata, è chiara ed inequivocabile: siamo di fronte ad una condotta violenta di un calciatore verso un altro dopo avere subito un fallo di gioco. L’assunto della condotta violenta viene confermato anche dal Commissario di campo nel suo rapporto allegato in atti. Da quanto esposto, il Collegio ritiene che i fatti si siano manifestati così come riportati dall’arbitro e che le dissertazioni proposte dalla reclamante siano prive di fondamento e di valenza giuridica tale da far propendere per una diversa valutazione dell’accaduto. Per quanto attiene l’entità della sanzione, la stessa appare ben graduata dal G.S. il quale ha comunque applicato il minimo edittale previsto dalla norma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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