COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 9/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 122/06-gc – Reclamo presentato dal G.S. Borgo a Mozzano avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il tesserato Lucchesi Daniel per tre giornate. C.U. N° 31 del 19.01.2006.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 9/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 122/06-gc - Reclamo presentato dal G.S. Borgo a Mozzano avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il tesserato Lucchesi Daniel per tre giornate. C.U. N° 31 del 19.01.2006. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il giocatore Lucchesi Daniel per tre gare effettive per condotta violenta verso un calciatore avversario. In particolare, come descritto nel rapporto di gara, il Lucchesi, durante un’azione di gioco, “con possibilità di giocare il pallone, colpiva con il gomito la faccia di un calciatore avversario facendolo cadere a terra dolorante”. Il fatto contestato avveniva nel corso dell’incontro Borgo a Mozzano – Monti del giorno 15.01.2006. Con il reclamo proposto, la società sportiva contesta la sanzione e fornisce la propria versione dei fatti; sostiene, la reclamante, che si sia trattato di un contrasto di gioco falloso, ma senza alcun intento violento da parte del Lucchesi. Per questi motivi conclude con la richiesta di una riduzione della squalifica, non senza aver prima effettuato un raffronto con le più miti sanzioni irrogate nella massima serie del calcio professionistico. Il reclamo non merita accoglimento. La descrizione del Direttore di Gara appare assolutamente chiara, e descrive un gesto senz’altro violento; da tale circostanza deriva l’applicazione delle nuove norme delle Carte Federali che, come ormai più volte ribadito, prevedono una sanzione minima di tre giornate per gli atti violenti dei calciatori. Quanto comminato dal primo Giudice, quindi, appare senz’altro equo e giustamente calibrato con l’accaduto. In relazione al paragone con le squalifiche comminate nei campionati professionistici (serie A), la Commissione rileva che si tratta di tornei totalmente diversi e il calcio dilettantistico non può essere paragonato a quello professionistico per tutta una serie di ovvie ragioni. In ogni caso, la giustizia sportiva toscana segue una propria giurisprudenza – formatasi nel corso di decenni - indipendentemente dalle decisioni sempre rispettabili degli Organi di giustizia delle altre Leghe, in ossequio alle Carte Federali, secondo il proprio autonomo convincimento e facendosi guidare da principi di equità. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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