COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 9/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 120/06-rn.Reclamo A.S.D. Intercomunale Monsummano Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Borracchini Mirko (C.U. N° 31 Del 1912006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 9/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 120/06-rn.Reclamo A.S.D. Intercomunale Monsummano Avverso Squalifica Per 3 Gg. Del Calciatore Borracchini Mirko (C.U. N° 31 Del 1912006) Reclama la Asd Intercomunale Monsummano avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Per aver offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione, non contesta i fatti così come riportati, ma sostiene che quanto riportato nel rapporto non possa essere considerato offesa, in quanto le parole del calciatore non erano rivolte specificamente all’arbitro in questione (voi arbitri siete tutti degli incapaci), ma erano da considerarsi espressione generica e come tale non censurabile. Tali argomentazioni, venivano ribadite in sede di audizione personale all’udienza 326 laddove in sostanza si invocava clemenza richiamando il particolare momento di tensione di una gara importante. La C.D., esaminati gli atti ed il ricorso, sentita la reclamante decide di respingere il reclamo. La reclamante contesta non già l’accadimento, ma solo la qualificazione come offesa diretta delle espressioni usate dal calciatore. Non è chi non veda come la espressione “voi arbitri siete tutti degli incapaci” non possa non essere avvertita come offensiva da parte dell’arbitro al quale è rivolta. In tal senso quanto affermato dalla reclamante appare un sofismo, privo di effettiva convinzione. La qualifica di capitano del Borracchini aggrava come di norma la sanzione è non vi può essere spazio per alcuna clemenza, considerato che la sanzione appare essere stata comminata dal primo giudice nel rispetto dei minimi edittali usualmente applicati. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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