COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 9/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 126/06-rc. Reclamo del G.S Rosignano Sei Rose avverso dec. Del G.S Regionale : Squalifica Cecchinato Lorenzo per 5 gare (C.U 32 del 26.01.2006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 9/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 126/06-rc. Reclamo del G.S Rosignano Sei Rose avverso dec. Del G.S Regionale : Squalifica Cecchinato Lorenzo per 5 gare (C.U 32 del 26.01.2006) Con atto del 28.01.2006 , dichiarato “Urgente” , la societa’ in oggetto indicata, ritenendo sproporzionata la sanzione comminata al calciatore Cecchinato ,chiede a questa Commissione una revisione del provvedimento. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perche’ sottoscritto da persona non legittimata. A proporre il reclamo sono legittimati tutti quei soggetti portatori di interesse diretto ( art. 29 comma 1 C.G.S) . Nel caso di specie la societa’ attraverso il Presidente o altro soggetto opportunamente delegato ed il calciatore. L’esame comprato del censimento della societa’ e l’atto reclamo ha rilevato che lo stesso , riportata la dicitura , scritta meccanicamente ,” il presidente Marco Neri” e’ stato poi sottoscritto dal segretario Manzi Maris senza che allo stesso fosse stata conferita nessuna delega come invece indicato per altri soggetti . P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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