COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 041/Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto dalla A.S.D. Piano di Conca avverso l’esito della gara A.C.D. Tirrenia-Ronchi vs. A.S.D Piano di Conca del 30 ottobre 2005. 072/ Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto dalla U.S. Monti avverso l’esito della gara U.S. Monti vs. A.C.D. Tirrenia-Ronchi disputata il 20 novembre 2005.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 37 del 23/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
041/Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto dalla A.S.D. Piano di Conca avverso l’esito della gara A.C.D. Tirrenia-Ronchi vs. A.S.D Piano di Conca del 30 ottobre 2005.
072/ Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto dalla U.S. Monti avverso l’esito della gara U.S. Monti vs. A.C.D. Tirrenia-Ronchi disputata il 20 novembre 2005.
In data 3 novembre 2005 la A.S.D. Piano di Conca, confermando un preannuncio effettuato il giorno due dello stesso mese, proponeva reclamo avverso l’esito della gara che l’aveva vista opposta alla A.S.D. Tirrenia-Ronchi, conclusasi con il punteggio di 2 a 2. Senza porre una precisa richiesta la reclamante segnalava la posizione nelle file del Tirrenia-Ronchi del calciatore Fiacchi Tommaso, asserita irregolare, perché questi, al momento della disputa della gara, in data 30/10/2005, era tesserato per altra Società.
La A.C.D. Tirrenia, ritualmente informata dalla società reclamante, produceva a questa C.D. le proprie contro deduzioni contestando l’esistenza della lista di trasferimento in base alla quale il calciatore sarebbe passato in forza ad altra Società, e, allo scopo, “individuavano nel documento” dati errati e firme ritenute apocrife.
Nelle more della istruttoria, durante la quale la Commissione acquisiva sia la richiesta di tesseramento del calciatore Fiacchi per la Società Tirrenia che la successiva lista di trasferimento contestata, perveniva altro reclamo. Infatti la U.S. Monti, dopo un preannuncio di reclamo fatto al G.S., non seguito dalle relative motivazioni e perciò stesso dichiarato inammissibile dal Giudice adito, proponeva, ai sensi dell’art. 42,c.3 del C.G.S., reclamo a questa Commissione chiedendo la assegnazione della vittoria nella gara disputata il 20.11.2005 contro la A.C.D. Tirrenia, terminata per 0-1 a favore del Tirrenia. Rilevava, a tal fine, la irregolare partecipazione del medesimo calciatore Fiacchi Tommaso, che risultava trasferito in prestito, a quella data, alla società Dino Bianchi di Pescia.
Anche in questo caso la A.C.D. Tirrenia contro deduceva riportando le stesse argomentazioni già sostenute in occasione del precedente reclamo.
La Commissione, rilevata la esatta identicità dei due reclami aventi per oggetto una medesima presunta violazione, ritiene opportuno trattarli con un unico provvedimento.
L’esame della documentazione acquisita ha indotto questo collegio ad interessare del caso l’Ufficio Indagini stante la estrema delicatezza della questione introdotta con i due reclami, caratterizzata anche da esposti pervenuti a questa C.D., apparentemente sottoscritti da soggetti tesserati e non, e dalla diversità delle firme apposte dal calciatore sulla richiesta di tesseramento rispetto alla presunta lista di trasferimento.
Analoga richiesta all’Ufficio Indagine veniva rivolta anche dal C.R.T., anch’esso destinatario degli atti di cui sopra, alcuni dei quali, pur indicanti nome e cognome, privi di sottoscrizione ed altri sottoscritti a nome di dirigenti.
L’Ufficio Indagini, con provvedimento in data 21 gennaio 2006, dopo aver interrogato 13 tesserati ed aver acquisito le firme di alcuni di questi, necessarie per le indagini, ha qui trasmesso il fascicolo contenente le proprie considerazioni.
Esaminati gli atti la Commissione ha rilevato quanto segue:
la firma apposta dal calciatore sulla lista di trasferimento n. 091971 del 29 ottobre (da A.C.D. Tirrenia a A.S.D. Dino Bianchi Pescia) è assolutamente diversa da quella apposta sulla richiesta di trasferimento 181637 del 24.9.2005, di cui non vi è motivo di dubitare anche perchè compatibile con la firma di prova effettuata in sede di indagini;
sia il calciatore che i presidenti delle due società interessate, hanno affermato, assumendosene quindi direttamente ogni responsabilità, che il trasferimento non è mai avvenuto;
il tesserato Pucci Carlo ha disconosciuto sia la firma apposta che il contenuto della segnalazione pervenuta a suo nome in data 5 gennaio 2006;
la segnalazione a nome di Cardini Dante, soggetto non identificato, pervenuta in data 7 dicembre 2005 è priva di sottoscrizione;
Moreno Rossi, ex allenatore, smentisce categoricamente i contatti con i tesserati che vengono indicati sulla lettera pervenuta a suo nome in data 18 novembre 2005, dichiarando di non poter comprendere i motivi per i quali sono state rese a suo nome le affermazioni riportate.
Acquisiti questi dati, la C.D. preliminarmente rileva non rientrare nella propria competenza il rilascio della autorizzazione ad adire per le vie legali richiesta dalla società A.C.D. Tirrenia, dovendo limitare il proprio giudicato alle richieste contenute nei reclami.
Per quanto riguarda il merito la C.D. ritiene sufficientemente provata la falsità della lista di trasferimento n. 091971 del 29 ottobre ed il conseguente corretto utilizzo da parte della società A.C.D. Tirrenia nelle gare in esame.
Il C.R.T., che ha ricevuto per proprio conto l’esito degli accertamenti eseguiti, assumerà i provvedimenti conseguenziali al rapporto reso dall’Ufficio Indagini.
P.Q.M.
la C.D. delibera:
a) Respingere il reclamo proposto dalla società ASD Piano di Conca, disponendo l‘incameramento della relativa tassa.
b) Respingere il reclamo della US Monti confermando il risultato acquisito sul campo e conseguente incameramento della relativa tassa.
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