COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 132/06-cr. Reclamo della soc. Massa Macinaia avverso esito gara Pieve San Paolo – Massa Macinaia del 05.02.2006 valida per il campionato di seconda categoria . (risultato 1 – 1 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 132/06-cr. Reclamo della soc. Massa Macinaia avverso esito gara Pieve San Paolo – Massa Macinaia del 05.02.2006 valida per il campionato di seconda categoria . (risultato 1 – 1 ). Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Massa Macinaia , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che allo stesso , abbia partecipato il calciatore Orsolini Paolo , schierato dalla compagine avversaria , malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la Soc. Pieve san Paolo , malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ infondato e deve essere respinto per i motivi che seguono. Se e’ pur vero che dall’esame del C.U 32 del 26.01.2006 il calciatore Orsolini risultava squalificato per una giornata per somma di ammonizioni , e’ altrettanto vero che la squalifica risultava frutto di “un errore di trascrizione” e veniva revocata con il C.U 34 del 02.02.2006 (capitolo 6 Errata Corrige). Osserva ancora il Collegio come non possa esservi nessun dubbio ,neanche in tema di comunicazione atteso che la correzione e’ avvenuta attraverso Comunicato Ufficiale , ben tre giorni prima della data della disputa della gara oggetto di contenzioso. P.Q.M La C.D Respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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