COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 131/06-gl.Gara Tau Calcio Altopascio – S.Lorenzo Calcio (1-2) del 28/01/06. Campionato di III categoria, in C.U. Provinciale di Lucca n.29 del 2/2/06.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 131/06-gl.Gara Tau Calcio Altopascio – S.Lorenzo Calcio (1-2) del 28/01/06. Campionato di III categoria, in C.U. Provinciale di Lucca n.29 del 2/2/06. Reclamo della società S.Lorenzo Calcio avverso la squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Bianchi Gianluca il quale “a gioco fermo in reazione afferrava per il collo un avversario che gli aveva sputato in viso tentando di colpirlo con un pugno senza riuscirvi perché allontanato subito dai compagni”. La reclamante sostiene come la reazione del proprio tesserato sia in realtà la conseguenza di un gesto assolutamente deprecabile ricevuto da un avversario. La stessa ritiene inoltre che se il proprio calciatore avesse voluto tirare un pugno all’avversario, non si sarebbe limitato a prenderlo per il collo, ma avrebbe agito in tale senso direttamente. Conclude per l’accoglimento del reclamo nel senso di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Bianchi Gianluca. Il reclamo è fondato e deve essere accolto. Da un esame degli atti ufficiali, la C.D. ha fondato il convincimento che nel caso di specie siamo di fronte ad una condotta violenta che tuttavia deve essere inquadrata come tentativo più che nel avere posto in essere atti gravi che avrebbero potuto portare a ben altre conseguenze. Pertanto la C.D., pur biasimando il gesto del Bianchi in quanto comunque non inquadrabile nell’ottica della lealtà sportiva e pur non giustificandolo sotto il profilo della reazione ad un gesto assolutamente inqualificabile come lo sputo, ritiene che la sanzione debba essere inflitta in misura ridotta rispetto a quella originaria comminata dal G.S.. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione al calciatore Bianchi Gianluca dalle originarie quattro a tre giornate di squalifica. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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