COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Il Presidente del C.R.Toscana ha deferito le sottoelencate societa’ perche’ rispondano della violazione dell’art.1 C.G.s in relazione all’art. 32 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti avendo le stesse, tutte partecipanti al Campionato di Prima Categoria , disatteso l’obbligo di partecipare all’attivita’ giovanile cosi’ come indicato sul C.U 1 del 01.07.2005. 1)-Acli San Donato 11)-Luco 21)-Pote Buggianese 2)-Alberese 12)-Mercatale V.Pesa 22)-Roberto Colzi 3)-Arcobaleno 13)-Montagnano 23)-San Quirico di Sorano 4)-Galleno 14)-Montecchio 24)-Sambuca Casini 5)-Batignano 15)-Montescudaio 25)-Serre 6)-Calcinaia 16)-Monti 26)-Sovicille 7)- Castellina Scalo 17)-Olimpia Palazzolo 27)-Staggia 8)-Villafranca 18)-Pescaiola 28)-Unione 2001 9)-Gallianese 19)-Piano di Conca 10)-Lucignano 20)-Pieve a Nievole

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Il Presidente del C.R.Toscana ha deferito le sottoelencate societa’ perche’ rispondano della violazione dell’art.1 C.G.s in relazione all’art. 32 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti avendo le stesse, tutte partecipanti al Campionato di Prima Categoria , disatteso l’obbligo di partecipare all’attivita’ giovanile cosi’ come indicato sul C.U 1 del 01.07.2005. 1)-Acli San Donato 11)-Luco 21)-Pote Buggianese 2)-Alberese 12)-Mercatale V.Pesa 22)-Roberto Colzi 3)-Arcobaleno 13)-Montagnano 23)-San Quirico di Sorano 4)-Galleno 14)-Montecchio 24)-Sambuca Casini 5)-Batignano 15)-Montescudaio 25)-Serre 6)-Calcinaia 16)-Monti 26)-Sovicille 7)- Castellina Scalo 17)-Olimpia Palazzolo 27)-Staggia 8)-Villafranca 18)-Pescaiola 28)-Unione 2001 9)-Gallianese 19)-Piano di Conca 10)-Lucignano 20)-Pieve a Nievole La Commissione Disciplinare , preso atto della validita’ delle contestazioni secondo quanto previsto dall’art. 37 C.G.S , valutate le controdeduzioni a difesa presentate dalle societa’ Staggia,Castellina Scalo , Serre , Alberese e Gallianese in cui , tutte indicano nelle difficolta’ che piccole comunita’ hanno nell’allestire una squadra giovanile, tutte chiedono di vedersi prosciogliere da ogni addebito. La Commissione , pur apprezzando le controdeduzioni prodotte ed in parte condividendole osserva come sia un preciso obbligo , per le squadre della Lega Nazionale Dilettanti , l’allestimento di una squadra giovanile ,. Conosciuto all’atto di iscrizione ai vari campionati.Tuttavia , vista la possibilita’ di una graduazione della pena in quanto “L’inosservanza del predetto obbligo prevede una sanzione pecuniaria Fino a 500,00 € C.U 1 del 01.07.2005) “ , considerato il diverso stato in cui si sono venute a trovare le societa’ deferite in merito alla recidivita’ e alle convenzioni che , se non estinguono la violazione contestata , comunque l’attenuano, cosi’ decide. PER LE SOCIETA’ PLURIRECIDIVE 1)-Acli san Donato 2)-Alberese 3)-Arcobaleno 4)-Batignano 5)-Calcinaia 6)-Lucignano 7)-Mercatale V.Pesa 8)-Monti 9)-Olimpia Palazzolo 10)-Ponte Buggianese 11)-Sambuca Casini 12)-Luco AMMENDA PARI A 500,00 € PER LE SOCIETA’ RECIDIVE 1)-Gallianese 2)-Piano di Conca 3)-Staggia AMMENDA PARI A 500,00 € Per le societa’ non recidive senza controdeduzioni 1)- Galleno Calcio 2)- Villafranca 3)- Montagnano 4)-Montecchio 5)-Montescudaio 6)-Pescaiola 7)-Pieve a Fievole 8)-Roberto Colzi 9)-San Quirico Sorano 10)-Sovicille 11)-Unione 2001 Ammenda pari a 250,00 € Per le societa’ recidive che hanno inviato controdeduzioni 1)- Castellina Scalo 2)-Serre Ammenda pari a 200,00 €
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