COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 135/06-sa. Impugnazione della S.C. CENAIA avverso la squalifica inflitta al calciatore Sig. GRUBER GIOVANNI fino al 2 maggio 2006 dal G.S. regionale ( Com. Uff. n. 34 del 2 febbraio 2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 135/06-sa. Impugnazione della S.C. CENAIA avverso la squalifica inflitta al calciatore Sig. GRUBER GIOVANNI fino al 2 maggio 2006 dal G.S. regionale ( Com. Uff. n. 34 del 2 febbraio 2006). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo diversa valutazione della vicenda e la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. GRUBER Giovanni, che il G. regionale aveva così motivato: “All’atto dell’ammonizione offendeva il DG. Espulso, si avvicinava all’arbitro e lo strattonava per la divisa con forza, pretendendo spiegazioni sul provvedimento disciplinare assunto. Veniva allontanato dai compagni. Sanzione aggravata perché capitano .”- Con diffuse argomentazioni, deduceva la reclamante che quanto descritto dall’arbitro non rispondeva al reale svolgimento dei fatti; in particolare, la frase addebitabile al GRUBER sarebbe stata unica “ma che personaggio sei” e non proferita con altra espressione ingiuriosa (al contrario riportata dal DG); inoltre, il proprio tesserato non avrebbe avuto alcun contatto con l’arbitro e/o con la di lui divisa. Censurava, inoltre, la genericità dello scritto arbitrale che non ha specificato neppure quale parte dell’abbigliamento sarebbe stata oggetto del patito “strattonamento con vigoria” e la marcata imprecisione circa il minuto della ammonizione come riportata . Chiedeva – a conforto della tesi prospettata - l’esame testimoniale indicando i nominativi di talune persone presenti. Preliminare la Commissione ribadisce che – secondo il chiaro disposto del Codice di Giustizia Sportiva - la “prova testimoniale” non è ammessa nel procedimento sportivo, avente riguardo ad addebiti disciplinari ( come nel caso di specie). L’arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l’accaduto, ed illustrato, ribadito ( ed integrato) nel supplemento qui inoltrato, quanto segue: “ …La farse irriguardosa da me riportata è assolutamente veritiera in quanto non vi sono dubbi di sorta, essendo il GRUBER a pochi centimetri da me; pertanto ho sentito benissimo. Precisando ulteriormente l’atto del GRUBER, successivo alla notifica dell’espulsione, egli mi ha strattonando la divisa nella parte posteriore (alla schiena) all’altezza della striscia nera ( divisa gialla ) in prossimità del pantaloncino, in maniera vigorosa, facendo allungare visibilmente la maglietta. Da sottolineare che il suddetto giocatore è pervenuto da dietro, in quanto mi stavo voltando dopo averlo espulso e, pertanto, sono stato colto oltremodo di sorpresa e grazie al pronto intervento di alcuni compagni sono riuscito a divincolarmi, mentre lo stesso mi diceva perché lo avevo buttato fuori (come riportato fedelmente dal referto). Per quanto attiene al minuto dell’ammonizione richiamato nel reclamo, si tratta di mero errore di trascrizione e pertanto l’espulsione avveniva immediatamente dopo l’esibizione del cartellino giallo (42° - 2 T). Di fatto, si tratta di un episodio concatenato ed unico (ammonizione, più espulsione e relativi ad atteggiamenti del signor Gruber…”. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del GRUBER, evidentemente percepita con chiarezza con riferimento alla dinamica ed alla natura dei gesti che hanno accompagnato, o sono risultati successivi, la frase a contenuto ingiurioso e quale circostanza che maggiormente contraddistingue, appunto, detta volontarietà . – Come tale, il narrato del D.G. non può non prevalere sulla diversa spiegazione offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuito dalla Carte Federali. La sanzione stabilita è severa, ma congrua, proporzionata ai casi similari e tiene conto della ingiuria in sé, in primo luogo, dello strattonamento alla divisa (comunque alla persona) del DG, quale gesto espressivo di aggressività, della vigoria che lo ha caratterizzato, di una qualche persistenza dell’agire “vessatorio” del soggetto, tanto che i compagni hanno immediatamente percepito la opportunità di allontanarlo dal DG. Non di meno, è corretto considerare l’aggravio sanzionatorio che deriva dalla qualifica di capitano del GRUBER, quale soggetto che, deputato ai rapporti con l'arbitro, ove violi tale compito istituzionale, con condotta esattamente e gravemente contraria allo spirito di lealtà sportiva e di collaborazione con il giudice di gara che dovrebbe connotarla, commette azione da giudicarsi con aumentato addebito disciplinare. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta in epigrafe indicata e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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