COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 147/06-rn. Reclamo Pol. Sorgenti Labrone Avverso Squalifiche: Per 4 Gg Brilli Silvio Per 4 Gg Canessa David Per 3 Gg Celeste Jonathan (C.U. N° 35 Del 922006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 147/06-rn. Reclamo Pol. Sorgenti Labrone Avverso Squalifiche: Per 4 Gg Brilli Silvio Per 4 Gg Canessa David Per 3 Gg Celeste Jonathan (C.U. N° 35 Del 922006) Reclama la Pol. Sorgenti Labrone avverso le squalifiche in oggetto comminate dal G.S. Regionale con le motivazioni di cui al comunicato ufficiale. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzioni, non contesta i fatti così come riportati, ma fornisce, anche se in modo estremamente sintetico, versioni dei fatti che giustificherebbero i comportamenti dei propri calciatori. In particolare il Brilli avrebbe posto in essere il proprio comportamento nei confronti del pubblico, in modo sì “sconsiderato”, ma reagendo alle ripetute offese ricevute, il Canessa non avrebbe avuto condotta violenta nei confronti di più avversari, ma sarebbe stato coinvolto nella ressa cercando di fare da pacere, infine il Celeste, espulso giustamente, avrebbe però reagito ad un fallo subito. La C.D., esaminati gli atti ed il ricorso, decide di respingere il reclamo. La reclamante contesta non già gli accadimenti, ma ne dà una versione edulcorata e giustificativa dei comportamenti dei propri giocatori, comportamenti che peraltro non possono essere giustificati da alcuna provocazione, sia che si sia trattato di provocazione di avversari attraverso falli di gioco, sia che si sia trattato di provocazioni verbali dagli spalti. A ciò si aggiunga (per il Celeste) che la sanzione per buona parte attiene alle offese al D.G. e tale circostanza non è stata neppure contestata dalla reclamante. Le sanzioni comminate appaiono del tutto conformi e vanno quindi confermate. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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