COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 129/06-gl.Gara Calasanzio – Orlando Calcio (4-2) del 22/01/06. Campionato di II categoria, in C.U. Regionale Toscana n.32 del 26/01/06.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 129/06-gl.Gara Calasanzio – Orlando Calcio (4-2) del 22/01/06. Campionato di II categoria, in C.U. Regionale Toscana n.32 del 26/01/06. Reclamo in proprio del calciatore Gaggini Fabiano avverso la squalifica inflittagli dal G.S. regionale fino al 26/08/06 in quanto “Protestava vivacemente e urlava al D.G. frasi volgari ed irriguardose e gli dava una leggera spinta su una spalla facendolo girare con il busto. Alla notifica della conseguente espulsione spingeva nuovamente l’arbitro con entrambe le mani al petto con forza facendolo indietreggiare di un paio di passi senza, peraltro, procurargli conseguenza alcuna. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Il reclamante sostiene che i fatti si sono svolti allorchè l’arbitro, il quale sembrava in procinto di espellere un calciatore avversario, reo di avere schiaffeggiato un compagno del Gaggini, ha cambiato idea non provvedendo nel senso sperato dallo stesso. Il Gaggini allora, quale capitano, si sarebbe recato dal D.G. per chiedere spiegazioni e, nella concitazione del momento, lo stesso sarebbe stato spinto addosso all’arbitro. Il reclamante conclude per l’involontarietà dei fatti e per l’assoluta mancanza di violenza verso l’arbitro e chiede di essere udito dalla C.D. Il D.G. interpellato a confutazione del reclamo, ne contesta il contenuto confermando, per il primo gesto del Gaggini, che si è trattato di una spinta, seppure leggera. All’udienza del 24/02/06 il Gaggini è stato sentito dalla C.D. ed in tale sede lo stesso ha ribadito il proprio ruolo di capitano e quindi dell’unico soggetto legittimato a parlare con l’arbitro e che in occasione del primo contatto con l’arbitro si è trattato di un gesto per richiamarne l’attenzione. Lo stesso reclamante sottolinea come i suoi gesti non possano essere definiti violenti e che la situazione sul campo, la sua squadra stava vincendo, non giustificava in alcun modo gesti inconsulti verso il D.G. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. La condotta del Gaggini deve considerarsi assolutamente sconveniente ed i fatti così come si sono verificati debbono essere con forza stigmatizzati e censurati. Tale assunto trova la sua valenza soprattutto per il fatto che il Gaggini era il capitano della squadra e proprio per la carica rivestita avrebbe dovuto comportarsi in maniera più congrua al compito affidatogli. Tuttavia, esaminata la situazione, il fatto è avvenuto al 48’ del secondo tempo con la società Calasanzio in vantaggio, sia pure in occasione di una segnatura avversaria che tuttavia non spostava la situazione favorevole, è plausibile che sul campo vi fosse del nervosismo fra i contendenti e che la condotta del Gaggini non sia stata improntata alla massima correttezza senza tuttavia sfociare in atti di violenza intesi nel senso generale del termine. Deve rilevarsi pertanto che la sanzione inflitta appare troppo onerosa per il reclamante, in relazione ai fatti addebitati allo stesso. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo del sig.Gaggini Fabiano e per l’effetto riduce la sanzione della squalifica inizialmente comminata fino al 26/08/06 al 26/06/06. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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