COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 121/06-gc – Deferimento del Presidente del Versilia 1998 per violazione dell’art. 1 del C.G.S. e della società Versilia 1998 srl per violazione dell’art. 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 2/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 121/06-gc – Deferimento del Presidente del Versilia 1998 per violazione dell’art. 1 del C.G.S. e della società Versilia 1998 srl per violazione dell’art. 2 del C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Toscana, L.N.D., deferiva a questa Commissione Disciplinare il Presidente della società Versilia 1998 srl e la società Versilia 1998 srl per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; la seconda per rispondere della violazione dell’art. 2 comma 4 del codice. Il deferimento traeva origine dagli atti trasmessi dal Settore Tecnico della F.I.G.C. dai quali si evince che la società Versilia 1998 srl aveva beneficiato della collaborazione del sig. Giorgio Eritreo tesserato quale tecnico per la F.C. Esperia Viareggio, in violazione dell’art. 38.4 delle N.O.I.F.. L’intervento del Settore Tecnico era stato innescato da un esposto del Presidente della società Versilia 1998. Istruito il fascicolo, la Commissione Disciplinare convocava la società incolpata ed il suo Presidente per l’odierna udienza. Nel corso dell’audizione, il Presidente sig. Alessandro Quadrelli ha contestato l’addebito mosso, sostenendo che il sig. Eritreo non ha mai svolto alcun tipo di collaborazione con la società Versilia 1998 srl. Gli unici contatti intercorsi sarebbero stati esclusivamente colloquiali, senza alcun incarico conferito. Il sig. Quadrelli ha precisato essere stato esso stesso, dal 14 dicembre 2004, l’unico Presidente del Versilia 1998 srl e di non aver sporto nessuna denuncia. Ritiene, lo stesso tesserato, che sia stata fatta una denuncia impropria utilizzando carta intestata e timbro della società, indebitamente sottratti da altro tesserato che indica inquadrato quale presidente nell’organigramma sportivo fino al 13.12.2004 - e dai “suoi collaboratori poi cacciati”. Il sig. Quadrelli, su espressa domanda, ha dichiarato di conoscere il sig. Eritreo, il quale, per quanto a sua conoscenza, non ha mai svolto il ruolo di allenatore. Conclusa l’audizione, il Collegio si è riunito per decidere. Sul fatto che ha portato al deferimento, non vi è molto da dire; il provvedimento della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ha accertato la responsabilità del sig. Eritreo, il quale ha oltretutto ammesso di aver svolto, nella medesima stagione sportiva, l’incarico di dirigente della società Esperia Viareggio e di consulente del Presidente della società Versilia 1998, in violazione quindi delle N.O.I.F. Il provvedimento del Settore Tecnico non risulta essere stato impugnato, e perciò è divenuto definitivo; come tale fa stato e costituisce determinante ed imprescindibile presupposto della decisione che questa C.D. è chiamata a prendere. Ne deriva che, acclarato il fatto con detto provvedimento, non rimane altro che determinare la sanzione da infliggere all’incolpato, nonché alla società per responsabilità diretta nella violazione ascritta al Presidente. Il Collegio, alla luce degli atti, ritiene equo comminare al Presidente della società Versilia 1998 srl sig. Alessandro Quadrelli la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), e alla società Versilia 1998 srl la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00). In merito alle altre circostanze emerse nel corso del procedimento, ed in particolare per le affermazioni rese dal Presidente del Versilia 1998 srl, ritenute tanto importanti quanto gravi da dover essere sottoposte al vaglio degli Organi competenti, la Commissione Disciplinare ritiene doveroso investire della questione l’Ufficio Indagini. P.Q.M. La Commissione Disciplinare commina la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) al Presidente della società Versilia 1998 srl sig. Alessandro Quadrelli, e l‘ammenda di € 300,00 (trecento/00) alla società Versilia 1998 srl. Dispone che il fascicolo venga trasmesso all’Ufficio Indagini, per gli accertamenti di competenza.
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